Rateazione dilazione cartella esattoriale dopo il decreto milleproroghe 2008 – moduli e documenti per attestare la situazione di difficoltà – piano di rateazione personalizzato – calcolo del numero di rate possibili in relazione all’indicatore ISEE o all’indice di liquidità

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

La rateazione della cartella esattoriale è la possibilità che l’agente della Riscossione concede al debitore per consentirgli di saldare l’importo iscritto a ruolo con pagamento rateale.

Dopo il decreto "Milleproroghe" incluso nella finanziaria 2008, il debitore che non è nelle condizioni economiche di pagare entro i termini (60 giorni dalla notifica) la somma indicata nella cartella esattoriale, può chiedere una rateazione dilazione o rateizzazione del debito relativo alla cartella esattoriale direttamente all'agente della Riscossione.

Per quel che riguarda, dunque, la rateazione della cartella esattoriale passano da 60 (o 48 in caso di sospensione della riscossione per un anno) a 72 - ma senza la possibilità di sospendere i pagamenti - le rate mensili con cui sarà possibile versare le somme iscritte a ruolo. Il debitore moroso che si trova in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica avrà dunque sei anni di tempo per saldare il dovuto.

Circa le modalità di rateazione della cartella esattoriale ed il numero di rate concedibili, è necessario fare riferimento ai regolamenti di ciascun agente della riscossione.

Equitalia rende disponibile sul proprio sito, il simulatore per il calcolo del piano di rateazione personalizzato. E’ quindi possibile calcolare dal proprio pc il numero di rate che l’agente della riscossione può concedere ed il relativo importo.

L’istanza di rateazione della cartella esattoriale può essere presentata anche dopo che siano iniziati gli atti esecutivi da parte dell'Agente della Riscossione.

Per atti esecutivi si intendono il pignoramento mobiliare presso l’abitazione o i locali dove il debitore esercita l’attività, il pignoramento immobiliare, il pignoramento presso terzi di stipendio, pensione, fitti.

Di seguito i documenti richiesti per attestate la temporanea situazione di obiettiva difficoltà che devono accompagnare la richiesta di rateazione.

Documentazione attestante la temporanea situazione di obiettiva difficoltà

Per persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati è necessaria la certificazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativa al proprio nucleo familiare.

La certificazione I.S.E.E. deve essere prodotta da uno dei soggetti preposti per legge a rilasciare tale certificazione, e cioè:

Casi eccezionali non dimostrabili da ISEE

2. documentazione attestante particolari situazioni che abbiano determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale risultante dall'I.S.E.E.. A titolo esemplificativo:

Ditte individuali in contabilità ordinaria

1. prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità

2. copia dell'ultimo Modello Unico presentato

3. visura camerale aggiornata

4. relazione economico-patrimoniale

5. prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità

6. copia dell'ultimo Modello Unico presentato

7. visura camerale aggiornata

8. relazione economico-patrimoniale

Società a responsabilità limitata con controllo contabile - spa. - Società in accomandita per azioni

1. prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità

2. visura camerale aggiornata

3. copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese (a condizione che l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi)

oppure

relazione economico-patrimoniale

NB. Nel caso in cui l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi, dovrà essere necessariamente allegata la relazione economico-patrimoniale.

Società a responsabilità limitata prive di organo di controllo contabile

1. prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità

2. visura camerale aggiornata

3. copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese (a condizione che l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi)

oppure

relazione economico-patrimoniale

NB. Nel caso in cui l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi, dovrà essere necessariamente allegata la relazione economico-patrimoniale.

Società cooperative e Mutue assicuratrici dotate di organo di controllo contabile

1. prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità

2. visura camerale aggiornata

3. copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese (a condizione che l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi)

oppure

relazione economico-patrimoniale:

NB. Nel caso in cui l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi, dovrà essere necessariamente allegata la relazione economico-patrimoniale.

Società cooperative e Mutue assicuratrici prive di organo di controllo contabile

1. prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità

2. visura camerale aggiornata

3. copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese (a condizione che l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi)

oppure

relazione economico-patrimoniale:

NB. Nel caso in cui l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi, dovrà essere necessariamente allegata la relazione economico-patrimoniale.

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Per ulteriori approfondimenti sulla rateizzazione delle cartelle esattoriali consulta questa sezione.

24 Maggio 2008 · Paolo Rastelli





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