Quando il geometra decide di fare il consulente fiscale …

Nell'anno 2000 un contribuente conveniva in giudizio un geometra sul presupposto che quest'ultimo si fosse reso inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con un contratto di opera professionale, ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di lire 66 milioni circa corrispondenti agli importi che egli era stato costretto a pagare al concessionario della riscossione.

Il contribuente, infatti, asseriva:

  1. di avere affidato al geometra l'incarico professionale di tenuta della contabilità, aggiornamento dei libri iva, compilazione della dichiarazione dei redditi;
  2. che al geometra egli si era rivolto affinché provvedesse a depositare ricorsi avverso gli avvisi di accertamento e facesse quanto necessario per definire la controversia;
  3. che il geometra aveva fatto decorrere i termini per l'impugnazione degli avvisi di accertamento e in conseguenza di tale inadempimento gli erano state notificate le cartelle esattoriali che era stato costretto a pagare.

Il geometra contestava gli addebiti assumendo di avere regolarmente adempiuto l'incarico e che l'accertamento tributario non dipendeva da errori del professionista, ma dall'accertamento sintetico dei redditi in applicazione dei coefficienti di capacità reddituale, mentre, come geometra, non aveva titolo professionale per presentare ricorso alla commissione tributaria di fronte alla quale la presunzione di capacità reddituale, di cui ai parametri, poteva essere superata solo con la dimostrazione dell'esistenza di redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte.

Il Tribunale adito, con sentenza del 22 gennaio 2002, concludeva che il professionista avesse accettato l'incarico di curare gli interessi fiscali del contribuente e che fosse venuto meno all'obbligazione così assunta non esaminando la documentazione consegnatagli, non indirizzando il cliente verso un professionista abilitato all'assistenza davanti alle commissioni tributarie, non mettendogli a disposizione la documentazione contabile in suo possesso. I giudici, tuttavia, pur ritenemdo raggiunta presuntivamente la prova della restituzione della documentazione quando era ormai scaduto o prossimo alla scadenza il termine per la proposizione del ricorso alla commissione tributaria,non ravvisavano alcun nesso causale tra la mancata proposizione del ricorso alla commissione tributaria e il danno lamentato, perché comunque anche un eventuale ricorso alla commissione tributaria non avrebbe avuto la possibilità di essere accolto.

Quest'ultimo punto è stato successivamente ribaltato dalla Corte d'Appello, che ha invece ravvisato il nesso causale, riconoscendo, così, il danno.

Il geometra, allora, ha impugnato per Cassazione la sentenza d'appello. I giudici di piazza Cavour, tuttavia, con pronuncia numero 8508 dell'8 aprile 2013, hanno respinto il ricorso del geometra ritenendolo inammissibile per decorrenza dei termini. Evidentemente, il geometra non aveva ancora compreso che i ricorsi, alla cartella esattoriale così come alle sentenze d'appello, vanno presentati entro scadenze ben precise.

10 Aprile 2013 · Patrizio Oliva




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