Quando il chiamato rinuncia all’eredità o perde il diritto di accettare

Come ben sanno i creditori, la legge mette a disposizione uno strumento molto efficace a loro tutela nel caso in cui vi sia accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. Lo scopo della tutela è quello di abbreviare il termine decennale per l’accettazione.

L’articolo 481 del codice civile, infatti, può prevedere la fissazione di un termine perentorio per l’accettazione, più breve di quello decennale. Chiunque vi abbia interesse, può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine più breve entro il quale il chiamato deve dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità (actio interrogatoria).

Legittimati a proporre l'azione sono i chiamati ulteriori, cioè coloro che potrebbero succedere se il chiamato non accettasse l'eredità, ma anche i creditori dell'eredità e quelli personali del chiamato che accetta con beneficio di inventario.

Trascorso questo termine, senza che il chiamato all'eredità, che ha accettato con beneficio di inventario, abbia reso la dichiarazione, egli perde il diritto di accettare.

Ma, cosa succede se il defunto lascia un testamento con il quale devolve tutta o parte della quota disponibile al soggetto che accetta l'eredità con beneficio di inventario e successivamente perde il diritto ex articolo 481 del codice civile?

Alla domanda hanno risposto i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 22195/14.

La perdita del diritto di accettare l’eredità comporta anche la perdita della qualità di chiamato all'eredità e di conseguenza l'inefficacia della chiamata all'eredità per testamento.

22 Ottobre 2014 · Ludmilla Karadzic