Quali sono i possibili vizi di un verbale di multa che rendono la multa nulla o illegittima?
Volevo chiedervi quali sono i possibili vizi di un verbale di multa. E se questi rendono il verbale nullo o illegittimo.
Grazie per la risposta
Consolata Augello, Messina
Il verbale che presenti vizi sugli elementi essenziali è illegittimo e puo’ essere annullato, tramite apposito ricorso. Tale annullamento ha valenza retroattiva, quindi nel caso il verbale si considera come mai emanato.
I vizi suddetti, detti “di forma”, possono riguardare:
- l’erronea indicazione delle generalita’ del conducente;
- l’omessa od errata indicazione della data e dell'ora nella quale è avvenuta l’infrazione (quando da cio’ risulti pregiudicata l’esatta identificazione del fatto);
- L’erronea indicazione del tipo e della targa del veicolo quando non possano essere desunti con certezza in altro modo;
- mancata esposizione dei fatti;
- mancata o erronea indicazione dell'autorita’ competente per il ricorso;
- mancata, non chiara od insufficiente indicazione delle motivazioni di mancato fermo (si veda piu’ avanti, nella sezione “notifica”);
- mancata, non chiara od insufficiente informazione riguardo all'obbligo di comunicare i dati del conducente (quando questi non sia stato subito identificato ed il verbale viene notificato al proprietario, si veda piu’ avanti, nella sezione “comunicazione dati conducente”);
- errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare (se è applicabile la sanzione ridotta essa dev’essere riportata);
Attenzione, pero’.
La mancanza o l’errore materiale su singoli elementi del verbale non ne determina automaticamente la nullita’, a meno che non siano compromessi i diritti del contravventore.
Per fare degli esempi, se c’e’ un errore sulla data di nascita del trasgressore ma questi è correttamente identificato da altri elementi (codice fiscale, o nome cognome e indirizzo esatti) l’errore stesso è irrilevante, e un ricorso potrebbe facilmente determinare la semplice riemissione del verbale corretto.
Stessa cosa nel caso in cui non sia indicato -o sia errato- il modello dell'auto, stante la corretta indicazione del tipo e della targa. L’errore su questo elemento (o la sua mancanza) puo’ invece aiutare se vi fossero anche altri vizi che mettessero in dubbio l’infrazione.
Attenzione anche alla mancata indicazione del numero civico. Essa potrebbe rendere annullabile il verbale solo se pregiudicasse l’individuazione del luogo ove l’infrazione è avvenuta e quindi il diritto di difesa del trasgressore (per esempio se fosse indicata solo una via molto lunga, dove quel tipo di infrazione puo’ avvenire in piu’ punti perche’ -per esempio- vi sono molti semafori o divieti di sosta posti in punti diversi).
Nel caso di divieto di sosta sono interessanti alcune recenti sentenze di Cassazione che hanno stabilito che è priva di fondamento la doglianza riguardo la mancanza del numero civico quando non sia presentata anche la prova che l’infrazione NON è stata commessa, ovvero che il divieto di sosta -in quella data strada o piazza- non c’era (Cassazione numero 8939/2005 e 5447/2007).
Per fare una domanda su multe e ricorsi in genere, su cartelle esattoriali originate da multe nonché su tutti gli argomenti correlati a questo articolo, clicca qui.