Protesto di un assegno – la richiesta di liberatoria sottoscritta dal creditore

forse anche il Giudice di Pace adito riterrà ridondante la richiesta di liberatoria sottoscritta dal creditore, comunque soddisfatto in base alla documentazione emessa dalla banca trattaria.

Ma l’articolo 8 comma 3 della legge Legge 386/90 – Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari – prescrive che:

Articolo 8. – Pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione

La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.

Per evitare le problematiche che la vedono purtroppo coinvolta, il pagamento dell'importo relativo ad un assegno non pagato alla presentazione, viene effettuato tramite deposito infruttifero vincolato a favore del creditore.

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18 Settembre 2010 · Chiara Nicolai