A differenza della cambiale, la levata di protesto di assegno bancario o postale comporta sempre la necessità di ottenere il provvedimento di riabilitazione da parte del Tribunale di competenza

Salve a tutti, mi trovo a districarmi in una situazione causata soprattutto dalla mia legegrezza.

Ho il protesto di n° 5 assegni bancari iscritti presso la CCIAA il 06/08/2009.  Di alcuni assegni ho la liberatoria datata 16/10/2009, di altri la liberatoria è datata 05/03/2010.

Come posso fare per cancellare i protesti?

Ringrazio sin da ora chi vorrà rispondermi!!!

A differenza della cambiale, la levata di protesto di assegno bancario o postale comporta sempre la necessità di ottenere il provvedimento di riabilitazione da parte del Tribunale di competenza.

Il provvedimento di riabilitazione è concesso se vengono rispettate le seguenti condizioni:

Successivamente al provvedimento di riabilitazione è necessario richiedere la cancellazione alla CCIAA presentando la seguente documentazione:

Vi sono alcuni particolari casi di protesti di assegni bancari e postali nei quali è possibile presentare subito la domanda di cancellazione alla CCIAA. I casi interessati sono i seguenti:

La Legge 235/2000 da la possibilità ai soggetti sopraindicati (il correntista, la filiale di banca o l’ufficio postale, il pubblico ufficiale) di presentare domanda di cancellazione del protesto al Presidente della Camera di Commercio dove è stato levato il protesto allegando i documenti che provano l’illegittimità o l’erroneità del protesto.

Inoltre, è opportuno tenere presente che la levata di protesto di assegno, oltre all'iscrizione nel bollettino dei protesti della CCIAA, comporta l’avvio automatico di altre due procedure:

  1. il preavviso di iscrizione all'archivio C.A.I. (Centrale Allarmi Interbancaria gestita dalla SIA S.p.A.);
  2. una sanzione pecuniaria applicata dalla Prefettura di competenza.

L’iscrizione nell’archivio C.A.I. è sicuramente fra le due la più grave in quanto comporta per un periodo di 6 mesi la revoca all'emissione di assegni ed il divieto per qualunque banca o ufficio postale di pagare assegni emessi dal traente e aprire allo stesso nuovi conti, anche nel caso in cui non ci sia stata la levata di protesto.

Ambedue i provvedimenti sono evitabili se si è provveduto al pagamento dell'assegno entro il termine di 60 giorni dalla levata del protesto.

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21 Marzo 2010 · Tullio Solinas