La prescrizione delle spese di giustizia
Riguardo la prescrizione delle spese processuali, essa è decennale, decorrente dalla data di fine pena
La prescrizione delle spese di giustizia
Il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all'articolo 2946 del codice civile, vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo; così come stabilito al capitolo 7 della Circolare 26 giugno 2003 – Istituzione dei registri previsti dall'articolo 161 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (DPR 115/2002).
Poichè i termini di prescrizione di una cartella esattoriale seguono quelli legati alla natura dell'importo iscritto a ruolo, si deduce che il termine di prescrizione per una cartella esattoriale relativa a spese di giudizio in contumacia, con l’ausilio di gratuito patrocinio, è decennale.
Il registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito
Compilazione del registro: iscrizione di più debitori
Al fine di chiarire alcuni aspetti pratici nella compilazione del registro, si precisa quanto segue:
- In presenza di più debitori nella materia penale, deve essere iscritta una specifica partita per ciascun condannato con le rispettive pene pecuniarie, l’eventuale sanzione pecuniaria processuale e le spese processuali non dovute solidalmente ed una partita cumulativamente intestata a tutti i condannati per le spese in solido;
- nel caso in cui i debitori siano in numero superiore a otto, l’ufficio può, eventualmente, iscrivere i nomi su altro foglio del registro, ricorrendo ai necessari richiami nello spazio riservato alle “altre annotazioni”.
Invito bonario al pagamento delle spese di giustizia
L’attività di riscossione delle partite di credito iscritte nel “registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito” inizia con la notifica dell'invito al pagamento, ai sensi dell'articolo 212 Testo Unico.
Si evidenzia che sulle somme diverse dalle pene pecuniarie (multa e ammenda) non pagate tempestivamente, ovvero nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'invito al pagamento, maturano gli interessi moratori secondo le disposizioni dell'articolo 1282, comma uno del codice civile Gli uffici, nell’invito al pagamento, dovranno informare i debitori degli effetti connessi al mancato e tempestivo versamento di quanto dovuto. Pertanto, nelle minute di iscrizione a ruolo trasmesse dagli uffici al Consorzio Nazionale dei Concessionari, ai sensi dell'articolo 3 decreto ministerialenumero 321 del 3 settembre 1999, dovrà essere indicata, come data di decorrenza degli interessi, quella coincidente con il giorno successivo al compimento di un mese (articolo 212 Testo Unico) dal perfezionamento della notifica dell'invito al pagamento.
Spese processuali - termine di prescrizione
Riguardo la prescrizione delle spese processuali, essa è decennale, decorrente dalla data di fine pena. A tale proposito, si ritiene opportuno rammentare, una volta per tutte, quanto segue:
- il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all'articolo 2946 del codice civile, vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo.
- la notifica dell'invito al pagamento (articolo 212 Testo Unico - DPR 115/2002) costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito in quanto atto di costituzione in mora del debitore (articoli 2943 e 1219 del codice civile) e comunque atto che esprime in modo inequivocabile la volontà di far valere il diritto dell'Erario alla riscossione di somme dovute (si veda, Cassazione Civile, sentenza 908/1976);
- per le spese dovute in solido, l’atto con il quale è interrotta la prescrizione contro uno dei debitori ha effetto anche riguardo agli altri debitori (articolo 1310, comma uno del codice civile). Pertanto, nel caso di più debitori solidali, la data di decorrenza dei termini per la prescrizione è quella dell'ultima notifica dell'invito al pagamento o della cartella di pagamento.
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