Prescrizione dei debiti – cartelle esattoriali multe tasse e poco altro

Prescrizione dei debiti – cartelle esattoriali multe tasse e poco altro

I creditori - cioè i soggetti che, nella fattispecie, sono legittimati a pretendere un qualsiasi pagamento - sono tenuti ad esercitare lo stesso entro un termine di tempo, fissato dalla legge caso per caso.  Trascorso tale termine, il nostro debito si estingue per prescrizione e nessuno potrà più pretenderne il pagamento. Di seguito pubblichiamo un utile promemoria dei debiti e dei loro tempi di prescrizione.

Con particolare riferimento alla prescrizione per debiti derivanti da prestiti con banche e finanziarie, da cartelle esattoriali, multe e tasse.

La prescrizione

La prescrizione e' un mezzo con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, articolo 2934 e seguenti).

La decadenza consiste nella perdita della possibilita' di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (codice civile, articolo 2964 e seguenti)

In termini pratici i due concetti sono molto simili, ma giuridicamente no. La prescrizione, infatti, e' stabilita solo dalla legge mentre la decadenza può anche essere frutto di accordi tra due parti. Gli esempi tipici sono il termine entro cui si devono contestare i vizi sui beni acquistati dai consumatori (due mesi dalla loro scoperta, la decadenza) ed il termine entro il quale tale diritto può essere esercitato, promuovendo magari una causa (due anni dall'acquisto, la prescrizione)

E' importante sapere che sia la prescrizione che la decadenza non possono essere rilevate d'ufficio da un giudice. Cio' significa che e' necessario contestare attivamente il decorso dei termini (personalmente o attraverso un avvocato), senza aspettare che sia il giudice a rilevare il fatto. La prescrizione e la decadenza sono elementi da considerare subito, sia quando si intende esercitare un diritto sia quando ci vengono chiesti adempimenti (pagamenti di multe, bollette, cartelle esattoriali, etc.). E' bene tener presente, in quest'ottica, che il pagamento preclude la possibilita' di opporre la prescrizione.

Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione (per esempio la proprietà, le azioni inerenti la contestazione della paternita' e quelle di riconoscimento filiale, il riconoscimento di eredità e le domande di divisione dei coeredi, etc.etc. ). E' bene consultare, in merito, la norma regolatrice (articolo 2934 del codice civile).

Sospensione e interruzione dei termini di prescrizione

Il termine di prescrizione può essere soggetto a sospensione od ad interruzione

La sospensione può essere determinata dall'esistenza di particolari rapporti che legano le parti (tra coniugi, genitori e figli minori, tutore e interdetto, etc.), da vincoli a cui potrebbero essere sottoposti i beni delle persone coinvolte (amministrazione altrui), quando vi sia un occultamento doloso da parte del debitore e da particolari condizioni del titolare (minori non emancipati, interdetti per infermita' di mente, militari in servizio in tempo di guerra,etc.). Per ogni dettaglio si veda l'articolo 2941 del codice civile.

L' interruzione può avvenire per diversi motivi. Tipicamente ha luogo quando il diritto viene esercitato dal titolare tramite notifica (*) di un atto con il quale si inizia un giudizio o di una richiesta -od intimazione- scritta (la cosiddetta "costituzione in mora", che può contenere o meno un termine, si veda il codice civile, articolo 1219 e seguenti). Si interrompe, in ogni caso, quando il diritto viene riconosciuto da colui contro il quale può essere fatto valere.

Gli effetti sono sostanzialmente diversi, perché mentre la sospensione crea una parentesi (il periodo anteriore al verificarsi della causa di sospensione si somma con quello successivo), l'interruzione toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso.

Tutte le volte che il termine di interrompe, infatti, inizia un nuovo periodo prescrittivo analogo al precedente.

Attenzione, le regole relative alla sospensione e all'interruzione non si applicano quando e' prevista una decadenza. Essa e' impedita (ovvero, in parole povere, perde valore) solo dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto oppure, in certi casi, in conseguenza del riconoscimento del diritto da parte della persona contro la quale esso può essere fatto valere.

Tipi e durata della prescrizione

Per legge esiste una prescrizione ordinaria a cui sono riferibili tutti i crediti per i quali la legge non specifica qualcosa di diverso. Tale termine e' di dieci anni. Per determinati crediti, invece, vengono specificate delle prescrizioni brevi (di solito di cinque anni).

Le prescrizioni presuntive sono quelle per le quali la legge presume che dopo il decorso del termine il debito sia stato pagato. Possono durare dai sei mesi ad un anno e, proprio perché si basano su una presunzione prevista dalla legge (articolo 2954 e 2955 del codice civile), l'onere della prova - del mancato pagamento - e' a carico del creditore richiedente. Al debitore, infatti, e' sufficiente declamare il decorso del termine per far scattare la prescrizione.

Per praticita' può essere consultato lo specchietto riportato in calce alla scheda, dove sono stati riportate le prescrizioni e le decadenze riguardanti i diritti (nonche' crediti e debiti) piu' comuni e di maggiore utilita' per gli utenti ed i consumatori.

Come si calcola la prescrizione

La prescrizione decorre dal giorno in cui si può far valere il diritto e termina quando si e' compiuto l'ultimo giorno.

Il calcolo dev'essere fatto considerando il calendario comune (quindi comprendendo sabati e festivi) e non deve considerare il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine. Se il termine cade in un giorno festivo il diritto e' prorogato al giorno successivo non festivo. Per i termini a mesi la scadenza cade nello stesso giorno del mese iniziale o, in mancanza, nell'ultimo giorno del mese.

(*) Il calcolo, ovviamente, deve prendere in considerazione tutte le possibili interruzioni. A tal fine e' importante chiarire alcuni punti fondamentali riguardanti il concetto di notifica.

In termini generali, quindi indipendentemente dal tipo di atto o comunicazione, la notifica:

Tutto cio' ha conseguenze determinanti sia ai fini del conteggio dei termini, sia nei casi in cui, per esempio, giunga una cartella esattoriale riguardante oneri del tutto sconosciuti per i quali non ricordiamo sia giunta alcuna precedente richiesta o per il quali abbiamo il dubbio che sia decorsa la prescrizione.

Non solo può risultare una corretta notifica per giacenza postale, ma per chi ci ha inviato l'atto (un verbale di multa al codice della strada, per esempio), tale notifica risultera' perfezionata alla data in cui esso e' stato consegnato alle poste, a prescindere dal fatto che risulti ritirato o meno.

Contestazione della prescrizione

Appurato che vi sono i presupposti per contestare il decorso di un termine di prescrizione, sara' bene provvedere a sollevare la questione per iscritto, rispondendo alle richieste ricevute tramite una raccomandata a/r.

In certi casi potra' essere opportuna una diffida, in altri una messa in mora.

Tavole sinottiche dei termini di prescrizione dei debiti

prescrizione - accreditamento indebito su conto corrente, prescrizione - affitti pigioni e ogni altro onere legato alla locazione, prescrizione - assegni, prescrizione - azioni di regresso, prescrizione - bollette relative ad utenze, prescrizione - bollo auto, prescrizione - calcolo dei termini, prescrizione - cambiali, prescrizione - canone rai, prescrizione - compensi degli ufficiali giudiziari, prescrizione - compensi riguardanti spedizioni e trasporto di cose o persone, prescrizione - contestazione del danno derivante da fatto illecito doloso o colposo, prescrizione - contestazione del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, prescrizione - contravvenzioni stradali, prescrizione - contributi inps, prescrizione - dichiarazioni dei redditi, prescrizione - diritti derivanti da contratti di assicurazione, prescrizione - diritto alla provvigione dei mediatori, prescrizione - errore a vantaggio del titolare di conto corrente, prescrizione - fatture e ricevute relative a prestazioni alberghiere, prescrizione - fatture o ricevute relative a prestazioni di artigiani o manutentori, prescrizione - interruzione, prescrizione - iscrizioni a scuole e palestre private, prescrizione - pagamento dei beni acquistati, prescrizione - parcelle di professionisti, prescrizione - rate di finanziamento, prescrizione - rate di premi di assicurazioni, prescrizione - rette scolastiche, prescrizione - rette scolastiche lezioni impartite da insegnanti, prescrizione - sospensione, prescrizione - spese condominiali, prescrizione - termini temporali, prescrizione cartelle esattoriali, prescrizione decorrenza, prescrizione e decadenza, prescrizione multe, prescrizione ordinaria, prescrizione pagamenti rateali, prescrizione presuntiva, prescrizione rate di mutuo, prescrizione tributi locali ici tarsu tosap

prescrizione - accreditamento indebito su conto corrente, prescrizione - affitti pigioni e ogni altro onere legato alla locazione, prescrizione - assegni, prescrizione - azioni di regresso, prescrizione - bollette relative ad utenze, prescrizione - bollo auto, prescrizione - calcolo dei termini, prescrizione - cambiali, prescrizione - canone rai, prescrizione - compensi degli ufficiali giudiziari, prescrizione - compensi riguardanti spedizioni e trasporto di cose o persone, prescrizione - contestazione del danno derivante da fatto illecito doloso o colposo, prescrizione - contestazione del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, prescrizione - contravvenzioni stradali, prescrizione - contributi inps, prescrizione - dichiarazioni dei redditi, prescrizione - diritti derivanti da contratti di assicurazione, prescrizione - diritto alla provvigione dei mediatori, prescrizione - errore a vantaggio del titolare di conto corrente, prescrizione - fatture e ricevute relative a prestazioni alberghiere, prescrizione - fatture o ricevute relative a prestazioni di artigiani o manutentori, prescrizione - interruzione, prescrizione - iscrizioni a scuole e palestre private, prescrizione - pagamento dei beni acquistati, prescrizione - parcelle di professionisti, prescrizione - rate di finanziamento, prescrizione - rate di premi di assicurazioni, prescrizione - rette scolastiche, prescrizione - rette scolastiche lezioni impartite da insegnanti, prescrizione - sospensione, prescrizione - spese condominiali, prescrizione - termini temporali, prescrizione cartelle esattoriali, prescrizione decorrenza, prescrizione e decadenza, prescrizione multe, prescrizione ordinaria, prescrizione pagamenti rateali, prescrizione presuntiva, prescrizione rate di mutuo, prescrizione tributi locali ici tarsu tosap

prescrizione - accreditamento indebito su conto corrente, prescrizione - affitti pigioni e ogni altro onere legato alla locazione, prescrizione - assegni, prescrizione - azioni di regresso, prescrizione - bollette relative ad utenze, prescrizione - bollo auto, prescrizione - calcolo dei termini, prescrizione - cambiali, prescrizione - canone rai, prescrizione - compensi degli ufficiali giudiziari, prescrizione - compensi riguardanti spedizioni e trasporto di cose o persone, prescrizione - contestazione del danno derivante da fatto illecito doloso o colposo, prescrizione - contestazione del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, prescrizione - contravvenzioni stradali, prescrizione - contributi inps, prescrizione - dichiarazioni dei redditi, prescrizione - diritti derivanti da contratti di assicurazione, prescrizione - diritto alla provvigione dei mediatori, prescrizione - errore a vantaggio del titolare di conto corrente, prescrizione - fatture e ricevute relative a prestazioni alberghiere, prescrizione - fatture o ricevute relative a prestazioni di artigiani o manutentori, prescrizione - interruzione, prescrizione - iscrizioni a scuole e palestre private, prescrizione - pagamento dei beni acquistati, prescrizione - parcelle di professionisti, prescrizione - rate di finanziamento, prescrizione - rate di premi di assicurazioni, prescrizione - rette scolastiche, prescrizione - rette scolastiche lezioni impartite da insegnanti, prescrizione - sospensione, prescrizione - spese condominiali, prescrizione - termini temporali, prescrizione cartelle esattoriali, prescrizione decorrenza, prescrizione e decadenza, prescrizione multe, prescrizione ordinaria, prescrizione pagamenti rateali, prescrizione presuntiva, prescrizione rate di mutuo, prescrizione tributi locali ici tarsu tosap

Prescrizione per prestazioni alberghiere (o per servizi di alloggio con o senza pensione)

Sei  mesi (articolo 2954 del codice civile) è il termine di prescrizione presuntiva entro il quale l'albergatore può richiedere il pagamento del vitto e dell'alloggio.

Prescrizione dell'azione di regresso - Assegni

Sei  mesi (articolo 75 Regio Decreto 1736/1933) - Le azioni di regresso fatte contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrivono in sei mesi dallo scadere del termine di presentazione dell'assegno al pagamento. Quelle fatte tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi calcolati dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso e' stata fatta contro di lui.

Prescrizione dell'accredito indebito su conto corrente

Per errori di questo tipo, a vantaggio del correntista,   il termine di prescrizione puo’ arrivare, purtroppo, anche a 10 anni (si vedano le sentenze di Cassazione civile 8989/97 e 10185/94).

Prescrizione per il pagamento dei beni acquistati

La prescrizione per il pagamento dei beni acquistati è biennale: ma entro un anno i commercianti devono richiedere il pagamento delle merci vendute (articolo 2955 del codice civile).

Prescrizione delle rate dei premi di assicurazioni

1 anno (articolo 2952 del codice civile) - Il termine di prescrizione decorre dalla scadenza delle rate ed e' il termine entro il quale sono richiedibili i pagamenti. Se la ricevuta e' servita come detrazione fiscale in una denuncia dei redditi, allora va conservata per 5 anni.

Prescrizione del diritto alla provvigione dei mediatori

Un anno (articolo 2950 del codice civile) dall'evento: per gli immobili dopo un anno dalla firma del compromesso il mediatore non può chiedere la provvigione.

Prescrizione per le lezioni tenute da insegnanti

E' di un anno (articolo 2955 del codice civile) la prescrizione del diritto di richiedere il compenso per le lezioni impartite in meno di un mese; per tempi più lunghi di un mese il termine è di 3 anni e, in ogni caso, il termine di prescrizione decorre dal compimento della prestazione.

Prescrizione del corrispettivo per iscrizioni a scuole e palestre private

La prescrizione del credito riconducibile ad omesso o insufficiente versamento di quanto dovuto per iscrizione a scuole e palestre private, è di un anno (articolo 2955 del codice civile).

Prescrizione dei compensi degli ufficiali giudiziari

Un anno (articolo 2955 del codice civile) per la prescrizione dei compensi dovuti agli ufficiali giudiziari per attività di notifica e pignoramento.

Prescrizione dei compensi riguardanti spedizioni e trasporto di cose o persone (anche riguardo i mezzi pubblici di linea)

Un anno (articolo 2951 del codice civile) a decorrere dall'arrivo a destinazione della persona o dal giorno in cui e' avvenuta (o doveva avvenire) la consegna della cosa. Il termine e' di 18 mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori Europa.

Prescrizione delle parcelle di professionisti (notai, avvocati e commercialisti, etc.)

Tre  anni (articolo 2956 e 2957 del codice civile). Il termine decorre, in generale, dalla prestazione. Per gli avvocati può decorrere dalla sentenza passata in giudicato, dall'accordo conciliativo o dalla revoca del mandato. Per tutti gli affari non terminati la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.

Prescrizione per il pagamento di cambiali (tratte e pagherò)

Tre anni (articolo 94 Regio decreto numero 1669/1933) a decorrere dalla scadenza: è il termine in cui si prescrive il diritto all'azione cambiaria diretta fatta nei confronti dell'accettante o dei suoi garanti. Nel caso di azioni cambiarie di regresso, ovvero verso il traente o i giranti, il termine e' di un anno dal protesto o dalla scadenza (se la cambiale e' "senza spese").

Prescrizione per bollo auto, pagamenti e rimborsi

Tre anni dalla scadenza E' in pratica di quattro anni, perché cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento (d.l.2/86). Il termine vale anche se l'auto e' stata venduta nel frattempo. Vanno attentamente considerati gli eventuali provvedimenti regionali di proroga o di condono. Essi potrebbero far slittare anche il termine di prescrizione, benche' vi sia della giurisprudenza che contesta, non riconoscendolo, l'esercizio di un tale potere da parte delle Regioni (per es.sentenza corte costituzionale numero 311/2003).

Attenzione! Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.

Prescrizione per acquisti in genere

Almeno 5 anni: un'azienda ha cinque anni di tempo per richiedere il pagamento di merci o prestazioni.

Prescrizione per bollette relative ad utenze (gas, acqua, luce, telefono) nonche' tutto cio' che dev'essere pagato in riferimento all'anno o alla frazione di anno

Cinque anni (articolo 2948 del codice civile) a partire dalla data di scadenza: se le fatture sono oggetto di controversia il termine e' di 10 anni.

Prescrizione per affitti  pigioni e ogni altro onere legato alla locazione

Cinque anni (articolo 2948 del codice civile), ma attenzione: ci sono delle sentenze (ad esempio Cassazione numero 5795/1993) che hanno fissato, come deroga, un termine inferiore - di due anni - per il rimborso del credito del locatore (relativo a spese condominiali) per i contratti ad equo-canone.

Prescrizione delle spese condominiali

Cinque (5) anni (articolo 2948 del codice civile)

Prescrizione delle contravvenzioni stradali (multe per violazione al Codice della strada)

Cinque  anni (articolo 209 del codice della strada). A decorrere dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. Gli atti notificati successivamente (verbale e cartella esattoriale) fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni.

Prescrizione delle rate di mutuo o finanziamento e (in generale) dei pagamenti rateali

Cinque anni (articolo 2948 del codice civile): il termine valido ai fini fiscali e' di cinque anni dalla scadenza ma, per quanto riguarda i rapporti con la Banca è bene conservare tutta la documentazione del mutuo (contratto e ricevute di pagamento) per 10 anni dalla sua scadenza.

Prescrizione delle dichiarazioni dei redditi (Unico, 730, 101 eccetera) e pagamenti delle tasse (irpef, iva, eccetera)

Cinque  anni dall'anno successivo a quello di dichiarazione. Il termine vale sia per i pagamenti delle tasse sia per la conservazione della documentazione (compresi gli oneri deducibili).

Prescrizione dei contributi INPS

Cinque anni è il termine fissato dalla legge 335/1995, ma attenzione: vi sono delle sentenze (Cassazione numero 2100/2003, 19334/2003, 46/2004 e 6706/2004) che hanno disposto, per i contributi maturati prima del 1996, che il termine si dovesse determinare in base al periodo di riferimento del credito.

Prescrizione dei tributi locali (ICI, TARSU, TOSAP, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni)

Decadenza massima per gli avvisi: 5 anni mentre il termine di prescrizione è di 10 anni - cinque anni e' l'attuale termine (massimo di decadenza) che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine dell'anno di riferimento. Consigliamo, in questo caso, di tener conto della prescrizione ordinaria, ovvero dieci anni, visto che in merito la norma non e' chiara e definita e che numerose interpretazioni giurisprudenziali fissano per questi tributi la prescrizione decennale (Cassazione 18432/2005 e 18110/2004).

Prescrizione delle fatture o ricevute relative a prestazioni di artigiani o manutentori

Dieci anni dal compimento della prestazione Si tratta del termine di prescrizione ordinaria applicabile in mancanza di altre specifiche di legge. E' il tempo consigliato di conservazione delle prove di pagamento dei conti dei vari artigiani (elettricisti, meccanici, etc.).

Prescrizione del canone RAI

Dieci anni dalla scadenza Il canone Rai, cosi' come la quasi generalita' dei tributi, si prescrive con il decorso di 10 anni. Il periodo decorre dalla fine di gennaio dell'anno in cui va corrisposto il canone.

Per fare una domanda agli esperti sulla prescrizione dei debiti vai al forum

Per approfondimenti sulla prescrizione dei debiti, accedi alle sezioni tematiche del blog

1 Febbraio 2009 · Chiara Nicolai