Pignoramento stipendi e pensioni depositati su conto corrente » Equitalia non può farlo su ultimi accrediti

Equitalia non può effettuare il pignoramento dell'ultimo stipendio o pensione » Il decreto del fare

L'ultimo emolumento del rapporto di lavoro o di pensione non può essere congelato dall'agente di riscossione dello Stato (equitalia) con il pignoramento presso terzi.

Lo stop ai pignoramenti di Equitalia riguarda solo le somme depositate in banca o alla posta a titolo di ultima retribuzione del rapporto di lavoro o della pensione.

Infatti, il Decreto Legge del 21 giugno 2013, numero 69, detto il Decreto del Fare, ha modificato la precedente disciplina in materia di pignoramenti sugli stipendi, di salario o di altre indennità dovute in base al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle per causa di licenziamenti, o a titolo di pensioni che siano state versate sui conti correnti postali o bancari intestato al debitore.

In sostanza, la nuova legge ha stabilito che, in presenza di debiti esattoriali gli obblighi del terzo pignorato non possono ricomprendere l’ultimo emolumento affluito su tale conto, che resta, pertanto, nella piena disponibilità del correntista.

Perciò, anche se il resto del conto corrente è congelato, l’ultimo stipendio può essere liberamente prelevato dal contribuente cui sia stato eseguito il pignoramento presso terzi in banca.

21 Agosto 2013 · Carla Benvenuto





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