Valenza giuridica di un contratto di comodato dei beni presenti presso la residenza del debitore in caso di pignoramento

Valenza giuridica di un contratto di comodato in occasione del pignoramento presso la residenza del debitore

In occasione di un pignoramento presso la propria residenza, il debitore esibisce all'ufficiale giudiziario un contratto di comodato, registrato in data anteriore al pignoramento, dal quale risulta che tutti i beni mobili, ivi presenti, appartengono ad un terzo. L'ufficiale giudiziario, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione numero 23625 del 20 dicembre 2012, non può comunque esimersi dal procedere al pignoramento.

All'effettivo proprietario resta la possibilità di ricorrere allo strumento processuale dell'opposizione del terzo all'esecuzione.

L'ufficiale giudiziario deve attenersi a presumere la proprietà dei beni in capo al debitore

Il dato normativo che emerge impone, innanzitutto, di ricordare che l'ufficiale giudiziario, in occasione dell'accesso alla casa del debitore ed agli altri luoghi di sua appartenenza, ha il dovere dì astenersi dal pignorare l beni indicati dall'articolo 514 del codice di procedura civile come assolutamente impignorabili, il che vuol dire che egli non é tenuto ad un pignoramento indiscriminato.

Tuttavia, nel sistema delineato dal codice, assume un rilievo decisivo la nozione di appartenenza intesa come disponibilità, sicché i beni mobili che si trovano nell'ambito spaziale individuato dall'articolo 513 del codice di procedura civile si presumono appartenenti al debitore; l'ufficiale giudiziario, pertanto, non può sindacare se a tale dato esteriore faccia riscontro, o meno, anche la titolarità giuridica, perché una valutazione del genere andrebbe a stravolgere la logica stessa della procedura.

Tantomeno è possibile fare riferimento alle disposizioni relative all'esecuzione esattoriale. Il fatto che il testo attuale dell'articolo 63 del dpr numero 602 del 1973 consenta all'ufficiale giudiziario di astenersi dal pignoramento quando é dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo significa che questa é un'eccezione, non applicabile in via generale all’espropriazione mobiliare; e tale disposizione, comunque, esige che la prova della diversa appartenenza sia offerta con atto pubblico o scrittura privata autenticata o sentenza passata in giudicato.

Al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, quindi, ipotizzare che l'ufficiale giudiziario abbia la possibilità di valutare l titoli giuridici idonei a giustificare l'eventuale appartenenza a terzi dei beni da sottoporre a pignoramento costituisce un'eventualità del tutto estranea al sistema delineato dal codice e dalle citate norme speciali.

Dunque, l'attività dell'ufficiale giudiziario è meramente esecutiva e non può mai ammettersi che egli abbia il potere discrezionale di decidere autonomamente di rifiutarsi di procedere al pignoramento mobiliare dei beni che si trovano nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti.

Questa conclusione trova il conforto di due ulteriori considerazioni. Da un lato, c'è un aspetto pratico: consentire che l'ufficiale giudiziario si rifiuti di procedere al pignoramento per il fatto che il debitore gli esibisce una documentazione attestante, in astratto, l'appartenenza dei beni ad altri, finirebbe col vanificare, molto spesso, le finalità dell'esecuzione forzata, rimettendo alla valutazione dell'ausiliario ciò che, invece, può e deve essere valutato soltanto dal giudice.

In secondo luogo, poi, non può tacersi che la legge prevede un rimedio apposito, ossia l'opposizione di terzi all'esecuzione, per risolvere ogni questione relativa all'eventuale pignoramento, da parte dell'ufficiale giudiziario, di beni che non appartengano al debitore ancorché siano nella sua apparente disponibilità. Proprio perché non si può escludere che vengano (inconsapevolmente) pignorati beni che appartengono in effetti ad un terzo, la legge lascia a quest'ultimo la facoltà di scelta: l'articolo 619 del codice di procedura civile., infatti, consente il ricorso a tale strumento per il caso in cui un terzo pretenda di avere "la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati.

Pignoramento presso la residenza del debitore e contratto di comodato registrato in data anteriore - Conclusioni

In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l'articolo 513 del codice di procedura civile pone una presunzione di appartenenza al debitore dei beni che si trovano nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. L'attività svolta dall'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare é meramente esecutiva, e deve ritenersi preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell'opposizione del terzo all'esecuzione.

4 Gennaio 2013 · Ludmilla Karadzic