Pignoramento dello stipendio – Le nuove norme per crediti di natura esattoriale

Pignoramento dello stipendio - Le nuove norme per crediti di natura esattoriale

La conversione in legge del decreto per la semplificazione degli adempimenti fiscali, contiene importanti novità in tema di pignorabilità di stipendi e pensioni.

Il decreto introduce un limite di pignorabilità presso terzi per stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego parzialmente derogando, per la riscossione a mezzo ruolo, alle previsioni del codice di procedura civile in materia.

Segnatamente, mutuando il sistema operante in Francia, con le norme in esame, sono state fissate, per importi fino a cinquemila euro, limiti di pignorabilità più bassi di quelli previsti dal codice civile.

Così il pignoramento dello stipendio, secondo quanto stabilito dal decreto, convertito in legge, non sarà più "fisso" e pari a un quinto dell'assegno netto mensile percepito come retribuzione opensione, ma sarà variabile in funzione dell'ammontare dello stipendio.

La quota pignorabile varia in funzione dell'importo stipendiale percepito dal debitore

In particolare lo stipendio o la pensione del debitore potranno subire un prelievo mensile nella misura massima di:

Va ricordato che l'attuale legislazione consente all'agente della riscossione (Equitalia) di procedere al pignoramento del credito vantato vantato dal debitore verso soggetti terzi, attraverso una procedura notevolmente accelerata rispetto a quella ordinaria (debiti con banche, finanziarie e privati).

Mentre il creditore ordinario deve rivolgersi al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo per poi procedere al pignoramento, le società di Equitalia possono inoltrare un ordine di pagamento diretto nei confronti del terzo (datore di lavoro, Inps). Per individuare l'entità del credito vantato dal debitore e stabilire la quota pignorata di stipendio o pensione con cui ottenere l'escussione forzata del debito iscritto a ruolo, Equitalia può rivolgere direttamente al terzo una richiesta di dichiarazione stragiudiziale, in cui devono essere  indicati eventuali pignoramenti, cessioni del quinto e prestiti delega che già insistono sullo stipendio o sulla pensione del debitore sottoposto ad esecuzione.

Nella procedura ordinaria, invece, il terzo viene sentito dal giudice. Sulla scorta della dichiarazione resa dal terzo viene calcolata da Equitalia stessa  (e non dal giudice, come avviene per debiti con banche, finanziarie e privati) la quota pignorabile compatibile con le leggi vigenti. Quindi Equitalia notificata, sia al terzo che al debitore escusso,  l'ordine di pagamento coattivo.  Solo in questa fase, se il debitore ritiene violate le regole sulla pignorabilità del proprio stipendio o pensione, può essere presentata opposizione al giudice per le esecuzioni.

Evidentemente, in considerazione della diffusione di questa procedura esattoriale, il provvedimento governativo interviene nel tentativo di mitigarne gli effetti sulla liquidità disponibile del debitore.

E' bene precisare che le nuove soglie stipendiali per il pignoramento esattoriale sono state regolate dalla legge numero 44 del 26 aprile 2012, che ha introdotto l'articolo 72 ter del DPR numero 602/1973. Trattandosi di una norma civilista, non vi è possibilità di efficacia retroattiva (non avendone il legislatore espressamente dichiarata la retroattività). Né, tanto meno, la legge numero 44 del 26 aprile 2012 può considerarsi interpretativa (nel qual caso avrebbe avuto valenza anche per il passato).

29 Febbraio 2012 · Rosaria Proietti