Pignorabilità delle polizze vita


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In teoria tutte le polizze vita sarebbero insequestrabili o impignorabili, almeno stando a quanto previsto dall’articolo 1923 del codice civile Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, alla imputazione e alla riduzione delle donazioni.

Qualcosa invece è cambiato da quando la prima sezione della Corte di Cassazione con sentenza della prima sezione civile numero 8676 del 26 giugno 2000 ha dato una lettura restrittiva all’articolo 1923, con l’obiettivo di scoraggiare chi, mediante i versamenti in un prodotto assicurativo – nello specifico le polizze vita – cercasse uno espediente giuridico per porsi al riparo dei creditori.

Secondo la Suprema Corte il divieto di pignorabilità di cui all’articolo 1923 del codice civile riguarderebbe le sole somme corrisposte dall’assicuratore al momento della naturale cessazione del rapporto al fine della reintegrazione del danno occorso all’assicurato (o al beneficiario) a seguito degli eventi morte e/o sopravvivenza assicurati con le polizze vita. Pertanto, non ricadrebbero nell’ambito dell’articolo 1923 del codice civile le somme percepite dall’assicurato a fronte dell’eventuale riscatto della polizza e, quindi, a fronte dell’esercizio di un diritto di recesso ad nutum, posto che, in tale secondo caso, l’assicurato verrebbe a recuperare al suo patrimonio somme che, “pur realizzando lo scopo di “risparmio”, non integrano tuttavia gli estremi della funzione “previdenziale”.

Sull’argomento la Cassazione è ritornata con una sentenza a Sezioni Unite (31/3/2008, numero 8271) con la quale – sconfessando il precedente orientamento – ha sancito che il divieto di pignorabilità di cui al citato articolo 1923 del codice civile non riguarderebbe le sole somme assicurate ma anche quelle dovute dall’assicuratore a titolo di valore di riscatto delle polizze vita.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito la impignorabilità ed insequestrabilità ex articolo 1923 del codice civile delle polizze vita considerata “la funzione previdenziale riconoscibile al contratto di assicurazione sulla vita – quale forma di assicurazione privata (pur nelle possibili sue varie modulazioni negoziali), maggiormente affine agli istituti di previdenza elaborati dalle assicurazioni sociali – non circoscritta alle sole somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento” (e, quindi, estensibile anche a quanto eventualmente percepito dalla parte assicurata a titolo di riscatto).

13 Dicembre 2011 · Rosaria Proietti

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