Pagamento tardivo dell’assegno – come evitare la revoca di autorizzazione e l’iscrizione in CAI

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, la banca iscrive il nominativo del traente (chi ha emesso l'assegno) nell'archivio CAI. L'iscrizione è effettuata:

  1. nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo;
  2. nel caso di difetto di provvista, quando siano inutilmente trascorsi sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento.

L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo nell'archivio.

La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.

Attenzione. Il pagamento tardivo dell'importo facciale dell'assegno e delle spese non può essere effettuato a mezzo bonifico.

Infatti, il pagamento così attuato, in primo luogo, non sarebbe integrale, dal momento che è necessario corrispondere i seguenti importi:

  1. il 10% (dieci per cento) dell'ammontare dell'assegno a titolo di penale;
  2. gli interessi legali calcolati, in base all'anno civile (365 giorni), sull’importo dell'assegno per il periodo intercorrente tra la data di presentazione del titolo al pagamento e la data di costituzione del deposito;
  3. le eventuali spese di protesto o della constatazione equivalente.

Inoltre esso risulterebbe comunque eseguito con modalità diverse rispetto a quelle previste dall'articolo 8 della legge 386/90, secondo cui Il pagamento deve essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso il trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.

Ciò è tanto più vero se si considera che la giurisprudenza di legittimita' ha statuito, quanto alla prova del pagamento, che La rigida formulazione della norma non ammette equipollenti e, al fine di evitare accordi fraudolenti tra i soggetti privati dell'obbligazione cartolare, esige la certezza della data del pagamento che viene garantita con l'autenticazione della quietanza ovvero con l'attestazione dell'istituto di credito terzo. (Cassazione civile, sez. II 21/12/2007 numero 27140).

14 Settembre 2013 · Ludmilla Karadzic