Pagamento tardivo dell’assegno avvenuto nei termini ma quietanza presentata con tempestivo ritardo

Numerose precedenti decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) hanno stabilito il principio secondo cui non possono essere trattate allo stesso modo la fattispecie in cui la banca trattaria abbia trasmesso il nominativo del traente all'archivio CAI dopo aver ricevuto la prova dell'avvenuto pagamento in tempestivo ritardo e quella in cui tale prova venga fornita non solo successivamente alla scadenza dei sessanta giorni, ma anche dopo la trasmissione da parte della banca trattaria, tenutavi per legge del nominativo del traente al suddetto archivio.

(cfr. ex multis Collegio Roma decisione numero 1849/12).

Pertanto ove venga fornita dall'interessato, sia pure oltre la scadenza dei sessanta giorni, la prova del pagamento tardivo dell'assegno effettuato nei termini, il trattario che non abbia ancora provveduto alla segnalazione in CAI è esonerato dal procedere all'iscrizione del nominativo nel suddetto archivio, né può, secondo buona fede, procedervi.

14 Settembre 2013 · Ornella De Bellis





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