Nucleo familiare dei coniugi fra loro non conviventi – Nucleo familiare dei figli fiscalmente a carico (celibi e senza figli) non conviventi con i genitori

Com'è noto, in generale, il nucleo familiare del richiedente e' costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica (stato di famiglia) alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Nucleo familiare dei coniugi non conviventi

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare.

In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) è attratto nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti solo se, fra l'altro, è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale; se uno dei coniugi e' stato escluso dalla potestà sui figli; se è stato accertato l'abbandono del coniuge, in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Nucleo familiare dei coniugi separati o divorziati conviventi con l'altro coniuge separato o con l'ex coniuge

I coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;

Nucleo familiare dei figli fiscalmente a carico (celibi e senza figli) non conviventi con i genitori

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i figli ed il coniuge, anche non conviventi, che nel secondo anno solare precedente a quello in cui è resa la DSU hanno percepito un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, uguale o inferiore a 2.840,51 euro.

Deve essere chiaro che l'attributo fiscalmente a carico di un figlio non convivente prescinde dalla fruizione delle detrazioni da parte del genitore.

il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli.

DSU per l'Università - Coniugi con reddito cumulato complessivo pari o superiore a 6.550 euro lordi

Purché per lo studente sia verificata la condizione di residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia anagrafica di origine, i coniugi possono costituire nucleo familiare autonomo (ai fini della DSU per l'Università) se la somma dei redditi percepiti da entrambi è almeno pari a 6500 euro lordi annui. L'interpretazione autentica dell'articolo 8 comma 2, del DPCM 159/2013 è stata fornita dall'INPS nella FAQ MB2_10 del 14 ottobre 2015.

21 Marzo 2018 · Lilla De Angelis





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