Notifica diretta della cartella esattoriale - accenni storici


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Già nel 2009 c’era stata una pronuncia della CTP di Lecce sull’inesistenza della notifica postale diretta, a cui spesso ricorre Equitalia.

Tutto ruota intorno all’articolo 26, comma 1, del Dpr 29 settembre 1973 numero 602, che prescrive che la notifica della cartella esattoriale e di tutti gli altri atti dell’esecuzione (ipoteca, fermo amministrativo e altro) deve essere tassativamente effettuata soltanto dai seguenti soggetti:

  1. gli Ufficiali della riscossione;
  2. gli Agenti della Polizia Municipale;
  3. i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario  (in base a un documento ufficiale, precedente alle notifiche con data certa);
  4. altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge (in base a un documento ufficiale, precedente alle notifiche con data certa).

Equitalia ha sempre sostenuto, invece, la legittimità della notifica postale diretta richiamando il comma 2 dello stesso articolo 26 dello stesso Dpr, il quale autorizza espressamente il ricorso al servizio postale. La norma, infatti, recita “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Insomma, il parere del concessionario è che il servizio postale rappresenti un ulteriore soggetto legittimato alla notifica.

I giudici tributari leccesi, tuttavia, non condivisero l’interpretazione della norma fornita da Equitalia, ritenendola avulsa dalla reale volontà del Legislatore. Stando al parere della CTP di Lecce, formulato nel 2009,  mentre il comma 1 dell’articolo 26 si limiterebbe a individuare – con una elencazione tassativa – i soggetti legittimati all’esecuzione della notifica, il comma 2 indicherebbe solo un modo attraverso il quale i soggetti di cui al comma 1 possono eseguirla.

In pratica, pur rimanendo fermi i soggetti autorizzati, questi, a loro volta, invece che direttamente, possono ricorrere all’ausilio del servizio postale per la notifica degli atti.

Recentemente la CTP di Milano (49/35/11) è ritornata sulla questione, ribadendo che sono da ritenersi nulle le cartelle  se  notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall’articolo 26 DPR numero 602/1973.

Anche secondo tale pronunce, sebbene l’articolo 26, comma 1, DPR 29 settembre 1973, numero 602, rubricato “Notificazione della cartella di pagamento”, preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale.

In base all’articolo 26, comma 1, citato, quindi, la notifica deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato.

Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell’articolo 26 si limiterebbe a individuare – con un’elencazione tassativa – i soggetti legittimati all’esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all’articolo 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l’ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (articolo 26, comma 1, DPR numero 602/73), ossia:

  1. gli Ufficiali della riscossione;
  2. gli Agenti della Polizia Municipale;
  3. i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario  (in base a un documento ufficiale, precedente alle notifiche con data certa);
  4. altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge (in base a un documento ufficiale, precedente alle notifiche con data certa).

Concludendo, l’Agente per la riscossione non potrebbe ricorrere alla notifica diretta, ma dovrebbe, per forza di cose, passare prima attraverso i soggetti menzionati dal comma 1 dell’articolo 26. Questi, e solo questi, potranno poi fruire del servizio postale. Pertanto le notifiche eseguite per posta, con raccomandata, direttamente da Equitalia sono inesistenti, perché effettuate da un soggetto che non rientra nelle categorie espressamente contemplate dalla norma.

Resta da vedere se anche la Suprema Corte potrà con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

26 Febbraio 2012 · Rosaria Proietti

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