Notifica cartella esattoriale al portiere – valida solo in assenza di destinatario e suoi familiari

Notifica al portiere - La relata deve riportare la motivazione per cui l'atto non è stato consegnato al destinatario a mani proprie o ad altri soggetti legittimati a riceverlo

Nel caso di notifica a mezzo posta, è consentita la consegna del plico al portiere solo se è stata constatata l'assenza del destinatario, dei familiari conviventi e degli addetti alla casa o al servizio.

Nell'ipotesi di notifica a mezzo posta, la Legge numero 890/82 stabilisce una successione preferenziale tra le persone alle quali, in assenza del destinatario, può essere consegnato il plico.

In particolare l'articolo 7 della Legge numero 890/82 prevede che, in assenza del destinatario, il plico può essere consegnato ai seguenti soggetti nell'ordine:

  1. i familiari conviventi, gli addetti alla casa o al servizio.
  2. il portiere dello stabile, solo nel caso di constatata assenza delle suddette persone (articolo 7: "… In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario").

L'ordine sopra indicato è tassativo e non può essere modificato.

Tanto è vero che negli stessi avvisi di ricevimento è indicata la dicitura "portiere - solo in caso di constatata assenza del destinatario, del familiare convivente e dell'addetto alla casa, all'ufficio o azienda", mentre analoga dicitura non è riportata per il caso del familiare convivente o dell'addetto alla casa o al servizio.

Da quanto affermato deriva la nullità della notifica se:

Tale nullità si radica nell'articolo 160 del Codice di procedura civile, prima ipotesi ("La notifica è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia ... ").

In tal senso si sono espresse le seguenti sentenze:

Note

  1. ^L'articolo 7 prevede:
    "L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.

    Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.
    In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

    L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.
    Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione
    ".

Da ricordare inoltre che nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa, il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata A/R. In caso di notifica a mezzo posta, l'obbligo di avvisare il destinatario riguardo alla consegna fatta nelle mani di terzi, tramite un'ulteriore raccomandata a/r, sussiste per le notifiche effettuate a partire dal 1/3/2008 (legge 31/2008 di conversione del decreto "milleproroghe"). Pertanto, per le notifiche effettuate a partire dal primo marzo 2008, l'omesso invio della raccomandata A/R informativa costituisce un vizio tale da comportare la nullita' della notifica. Tale obbligo, comunque, sussiste e vige in tutti i casi in cui l'atto non venga consegnato personalmente al destinatario.

Notifica al portiere » Basta la motivazione sintetica (anche ad insaputa del notificante) - non è necessaria quella sacramentale

Talvolta, sembra proprio che i giudici di piazza Cavour si dilettino a prenderci in giro. Nella pagina precedente avevamo scritto che, con la sentenza numero 1258/2007 (confermata dalla successiva 19417/2010), la Corte di Cassazione aveva decretato che la notifica al portiere e' valida solo a condizione che l'ufficiale giudiziario dia atto, non solo dell'assenza del destinatario, ma anche delle vane ricerche effettuate per individuare le altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto. In sostanza, la relata di notifica al portiere deve attestare l'assenza del destinatario e degli altri soggetti legittimati.

Se qualcuno si fosse chiesto in quale forma dovesse essere redatta la relata di notifica per documentare sufficientemente le "vane ricerche" e la successiva notifica al portiere, la risposta è venuta dalla sentenza numero 7811 del 28 marzo 2013, con la quale gli ermellini hanno stabilito che la formula può essere sintetica e a stampa e non ne è necessaria una "sacramentale".

Costituisce giurisprudenza consolidata di questa corte che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde, nel riferire al riguardo, deve attestare chiaramente, ancorché senza uso di formule sacramentali, l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'articolo 139 c .p.c., comma 2, la successione preferenziale dei quali è tassativamente prevista dalla norma (confr. Cass. sez. un. 30 maggio 2005 numero 11332). È tuttavia da escludere che dei criteri dettati da tale arresto il giudice a quo abbia fatto malgoverno: l'attestazione della consegna al portiere, domiciliatario e familiari al momento assenti, certifica, attraverso una formula sintetica e a stampa, non risultando barrate le voci "consegna a mani proprie" e "ad altra persona presente nell'abitazione", che il notificante si è prima di tutto recato presso l'abitazione del destinatario, ivi cercando di entrare in contatto con lui medesimo, ovvero con persona della sua famiglia o addetta alla casa, e che solo a seguito fallimento di tale tentativo si è risolto a consegnare l'atto al portiere.

Insomma, se il notificante non inserisce il segno di spunta nelle due caselle "consegna a mani proprie" e "ad altra persona presente nell'abitazione" presenti nel prestampato della relata, egli ha (probabilmente a propria insaputa) attestato, con formula sintetica a stampa, di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla procedura.

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16 Febbraio 2011 · Antonella Pedone