Notifica della cartella esattoriale – guida e normativa

La notifica della cartella esattoriale - cosa vuol dire

Notificare, giuridicamente parlando, significa "portare a conoscenza del cittadino/debitore la sua posizione debitoria" e l'obbligo di provvedere al pagamento entro un termine (in questo caso di 60 giorni).

La cartella esattoriale, in generale, può essere notificata dagli ufficiali della riscossione o altri soggetti incaricati dal concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale se vi sono apposite convenzioni con i Comuni, oppure tramite il servizio postale, in busta chiusa spedita per raccomandata a/r.

Normalmente la notifica avviene presso il domicilio fiscale del cittadino/debitore (casa di abitazione, ufficio, azienda) e viene certificata con la cosiddetta relata di notifica, ovvero la dichiarazione con cui il messo notificatore attesta la data, l'ora e luogo di consegna dell'atto nelle mani del destinatario o di soggetti terzi autorizzati e identificati, nonche' le ricerche effettuate e le motivazioni dell'eventuale mancata consegna.

In caso di invio tramite posta la relata di notifica viene scritta prima dell'invio ed e' completata dalla ricevuta di ritorno sottoscritta e datata (in caso di incertezza fa fede il timbro apposto sull'avviso dall'ufficio postale che lo restituisce).  La ricevuta di ritorno costituisce in questo caso prova dell'avvenuta notifica.

La relata di notifica e' un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso. Non e' percio' opponibile ne' contestabile se non con una querela penale.

Notifica della cartella esattoriale nelle mani proprie del destinatario

La notifica si perfeziona, di solito, con la consegna dell'atto nelle mani del destinatario, presso l'abitazione o la sede di lavoro, nell'ambito di competenza dell'ufficiale stesso.  Se il destinatario rifiuta di ricevere l'atto l'ufficiale annota la cosa sulla relata e la notifica si dà comunque per avvenuta.

Notifica della cartella esattoriale a soggetti terzi

Questo tipo di notifica può avvenire solo presso il domicilio del destinatario (casa di abitazione, ufficio, azienda), nei casi in cui lo stesso non e' presente. L'atto, infatti, può essere consegnato nelle mani di terzi, che possono essere:

  1. persona di famiglia, purche' non minore di 14 anni o palesemente incapace;
  2. gli addetti alla casa (o all'ufficio o azienda), purche' non minori di 14 anni o palesemente incapaci;
  3. il portiere dello stabile;
  4. i vicini di casa che accettino il ricevimento;

In questi casi l'atto dev'essere consegnato - con la relata di notifica- in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico dell'atto stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto).

Chi accetta l'atto deve sottoscrivere una ricevuta dichiarando a quale titolo lo riceve.

Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa, il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r. In caso di notifica a mezzo posta questa regola, ovvero l'obbligo di avvisare il destinatario riguardo alla consegna fatta nelle mani di terzi tramite un'ulteriore raccomandata a/r, e' valida per le notifiche effettuate a partire dal 1/3/2008 (vedi note).

E' interessante al riguardo la sentenza della corte di Cassazione numero 1258/2007, con la quale e' stato decretato che la notifica al portiere e' valida solo a condizione che l'ufficiale giudiziario dia atto non solo dell'assenza del destinatario ma anche delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l'atto.

La relata di notifica, in sostanza, deve attestare l'assenza del destinatario e di tali persone. Questa sentenza conferma inoltre l'orientamento di Cassazione secondo cui, nel caso di notifica al portiere o al vicino di casa, quindi in luoghi diversi da quelli ove il destinatario ha uno "stretto dominio", sia necessario l'invio di un avviso per raccomandata a/r. La mancanza di tale invio costituisce un vizio tale da comportare la nullità' della notifica.

Note importanti sulla notifica della cartella esattoriale a soggetti terzi

1. In caso di notifica postale l'obbligo di avviso al destinatario della consegna del plico nelle mani di terzi -con invio di una seconda raccomandata a/r- non esisteva fino alla conversione in legge del decreto "milleproroghe" (d.l.248/2007 convertito nella legge 31/2008).

La legge 31/2008, infatti, all'articolo 36 comma 2 - quater e quinquies - ha modificato l'articolo 7 della legge 890/82, sancendo l'esistenza di tale obbligo per le notifiche postali effettuate dalla data della propria entrata in vigore, ovvero dal 1/3/2008. E' in parte superata, quindi, l'ordinanza della Corte Costituzionale 131/2007 che evidenziava la diversita' della notifica tramite ufficiale giudiziario (piu' garantista per il contribuente) da quella postale.

2. In caso di lesione del diritto alla riservatezza (riguardo alle modalita' di notifica a persona diversa dal destinatario) non può essere messa in dubbio la validita' della notifica, ma semmai si potrebbero far valere, davanti al giudice civile, pretese risarcitorie per il pregiudizio all'immagine eventualmente subito.

Il decreto legislativo196/03 (legge sulla privacy) riconosce infatti la risarcibilita' sia del danno patrimoniale che quello non patrimoniale sofferto.

Notifica della cartella esattoriale per compiuta giacenza

Se l'atto non può essere personalmente notificato ne' al debitore ne' a soggetti terzi, esso viene depositato nella casa comunale con affissione di un avviso di deposito nell'albo del comune di residenza e contestuale suo invio al debitore tramite raccomandata a/r, con invito al ritiro dell'atto.

In questo caso la notifica si dà per avvenuta (perfezionata) il giorno successivo a quello dell'affissione all'albo comunale.

Se invece l'addetto alla notifica accerta che il destinatario non ha piu' abitazione, ufficio o azienda nel comune di notifica e ne viene accertata l'"irreperibilita' assoluta", la procedura e' la stessa (escluso l'invio della raccomandata a/r), ma la notifica si dà per avvenuta l'ottavo giorno successivo a quello di affissione.

Se viene utilizzato il servizio postale la cosa cambia un po', nel senso che in caso di mancata consegna l'atto viene depositato presso l'ufficio postale e al destinatario deve essere inviata una seconda raccomandata a/r (da parte delle poste) inerente la giacenza.

In questo caso l'atto si dà per notificato decorsi 10 giorni senza ritiro da parte del destinatario (ritiro che potra' comunque avvenire nei sei mesi successivi, decorsi i quali l'atto torna al mittente).

Notifica della cartella esattoriale ai debitori residenti in un paese estero

Per le cartelle destinate ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE, l'agenzia delle entrate avvia una procedura di mutua assistenza tra paesi esteri in materia di notifiche affinche' l'atto giunga al destinatario; in primis deve tener conto delle eventuali convenzioni internazionali tra i paesi interessati, poi può tentare l'utilizzo delle autorita' consolari per poi arrivare all'affissione di un avviso nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti a cui si procede con spedizione di una copia al destinatario per raccomandata a/r, come recita l'articolo 142 codice di procedura civile.

Precedentemente, le cartelle destinate ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE, devono essere trasmesse dagli agenti della riscossione agli uffici locali dell'agenzia delle entrate territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del debitore, ovvero del luogo dove il soggetto ha prodotto il proprio reddito.

Queste nuove modalita' sono state introdotte grazie ad un accordo tra Equitalia e Agenzia delle entrate conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale numero 366/07 che ha sancito l'illegittimita' delle precedenti disposizioni di notifica (disciplinate dal dpr 600/73 articolo 58 e 60 e dal dpr 602/73 articolo26) che prevedevano il deposito dell'atto presso la cassa comunale del luogo dove il soggetto aveva avuto l'ultima residenza nello Stato italiano, con contemporanea affissione di avviso nell'albo dello stesso comune. (Fonte: Direttiva Equitalia del 19/3/08).

Perfezionamento della notifica della cartella esattoriale

La notifica si perfeziona:

  1. per il mittente, ai fini dei calcoli relativi alla decadenza e alla prescrizione, nel momento in cui l'atto viene consegnato al messo notificatore o alle poste;
  2. per il destinatario/debitore, ai fini del calcolo del termine utile per contestare o pagare, conta la data di ricezione (in sua mano o in quella di terzi abilitati) oppure la data in cui si compie la giacenza presso la casa comunale o l'ufficio postale, stante la corretta notifica dei relativi avvisi.

Fonti: Codice procedura civile articoli dal 136 al 149 articolo 26 dpr 602/73 (notifica cartelle di pagamento) -  articolo 60 dpr 600/73 (notifiche) legge 890/82 (notifiche postali), con modifiche apportate dalla legge 80/2005 e dalla legge 31/2008 sentenza Corte Costituzionale numero 346/1998 (inerente il secondo avviso necessario per perfezionare la notifica per giacenza postale).

Notifica della cartella esattoriale in caso di cambio di indirizzo del destinatario

Per la legge le modifiche di indirizzo hanno effetto decorsi 30 giorni dalla variazione anagrafica regolarmente fatta in Comune. Quindi le notifiche fatte in questo arco di tempo al vecchio indirizzo sono valide.

In caso di mancata variazione anagrafica la notifica al vecchio indirizzo e' sempre valida, ovviamente.

Fonte legislativa: Articolo60 dpr 600/73 cosi' come modificato dal dl 223/06 a seguito della sentenza Corte Costituzionale 360/2003 che aveva dichiarato incostituzionale il precedente termine di 60 gg. E' da precisare che per la Cassazione - sentenza 26542/08 - le notifiche effettuate prima del 4/7/06 (data di entrata in vigore del decreto suddetto) presso la vecchia residenza sono nulle pur se effettuate entro 60 giorni successivi alla variazione anagrafica. Per quelle effettuate dopo il 4/7/06 vale invece il termine di 30 giorni introdotto dal dl 223/06 (quindi sono valide se effettuate entro 30 giorni dalla variazione anagrafica).

Notifica della cartella esattoriale - a chi chiedere informazioni

Per quanto riguarda strettamente la cartella (informazioni sulla notifica, su come pagare, sulla scadenza, sugli interessi, etc.etc.) e le eventuali procedure che seguono il mancato pagamento della stessa (fermo amministrativo dell'auto, ipoteca, etc.), le informazioni possono essere richieste direttamente al concessionario emittente. Si tenga presente, in merito, che l'agente della riscossione deve conservare le relate di notifica (dettagli sui tempi e modi di notifica della cartella) e le ricevute di ritorno per cinque anni, ed e' tenuto ad esibirle su richiesta del contribuente.

Per quanto riguarda invece il tributo in se' e gli atti precedenti -pur se in taluni casi il concessionario potrebbe rivelarsi utile (se per esempio ci fa la cortesia di inviarci copia degli atti oppure ci informa sulle precedenti notifiche), l'organo a cui rivolgersi e' l'ente impositore specificato nella sezione "DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI" (Il comune, l'agenzia delle entrate, etc.etc.).

Ricordiamoci, infatti, che il concessionario e' un intermediario che si occupa esclusivamente della riscossione.

Per porre una domanda sulla notifica della cartella esattoriale,  sulle cartelle esattoriali  in genere, su fisco tasse e contenzioso tributario clicca qui.

12 Luglio 2013 · Paolo Rastelli