Notifica della cartella esattoriale mediante raccomandata con avviso di ricevimento

La notifica della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative è disciplinata dall'articolo 26 del dpr 602/1973: pertanto la notifica può essere eseguita direttamente da parte dell'esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella.

Il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notifica prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.

Si tratta dei contenuti trasfusi nell'ordinanza 4376/2017 della Corte di cassazione.

24 Aprile 2017 · Ludmilla Karadzic