Notifica degli atti – conoscenza legale e conoscenza fattuale

La Cassazione nella sentenza numero 13970 del 26 luglio 2004 ha precisato: ... deve ritenersi operante nell'ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato.

In altre parole al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante, è sufficiente che l’atto sia tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario (o al messo o alle poste).

Mentre i termini per la tutela in giudizio del destinatario vengono fatti decorrere dal momento in cui è concreta la conoscibilità dell'atto a lui notificato, ovvero con il ricevimento dell'atto (o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione nel caso di irreperibilità).

Sotto quest'ultimo aspetto è tuttavia doveroso, svolgere delle ulteriori considerazioni.

La Corte di Cassazione ha individuato, con la sentenza numero 7051 del 9 maggio 2012, il dies a quo da cui decorre il termine perentorio per l’opposizione agli atti, facendolo coincidere con il momento della conoscenza fattuale dell'atto, laddove la conoscenza "legale", vale a dire la corretta notifica, sia venuta meno.

Secondo i giudici di piazza Cavour, infatti, ai fini del decorso del termine perentorio per la proposizione dell'opposizione, qualora la notifica non sia stata perfezionata correttamente, vale il principio della piena validità della conoscenza di fatto.

Naturalmente, dovrà essere il contribuente a dimostrare quando egli ha avuto conoscenza effettiva dell'atto. Ad esempio, un contribuente che non abbia ricevuto la cartella (perché notificata presso la precedente residenza) potrà venire a conoscenza della stessa attraverso la notifica di un atto successivo (presumibilmente un avviso di ipoteca) oppure casualmente a seguito della richiesta di un estratto di ruolo presso lo sportello del concessionario. In questi casi, dunque, i termini partono da quando il contribuente ha avuto concretamente la possibilità di conoscere il predetto atto.

Per fare una domanda sulle procedure di notifica degli atti (cartelle esattoriali, verbali di multa, avvisi di mora, avvisi di accertamento) e su tutti gli argomenti correlati all'articolo, clicca qui.

27 Agosto 2013 · Giuseppe Pennuto