Norme antiriciclaggio, facciamo chiarezza – le nuove regole a partire dal 1° luglio 2008

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Non hanno avuto vita lunga le nuove e un po' farraginose norme antiriciclaggio varate dal precedente governo. La redazione di un Testo Unico è stata occasione per rimettere mano alla materia nel segno di una semplificazione. Si ritorna alla soglia di 12.500 euro per i pagamenti in contanti e vengono allentati alcuni vincoli sul trasferimento di denaro, i libretti di deposito e al portatore. I dettagli sono stati illustrati durante una conferenza stampa.

Tra le norme che spariscono quelle che avevano abbassato drasticamente il limite di importo degli assegni non trasferibili, portandolo a 5.

000 euro e imponendo l’obbligo di indicare il codice fiscale di chi lo incassa. Ora il limite per la circolazione dei contanti è tornato a 12.500 euro, non c’è più obbligo del codice fiscale non c’è più e sparisce anche quello di effettuare i pagamenti per le fatture dei professionisti esclusivamente con assegni anche se al di sotto della soglia limite per i contanti.

Per contati e assegni trasferibili ritorno agli importi del passato

Il decreto ha, quindi, ripristinato il limite di 12.500 euro per le operazioni in contanti e per trasferire soldi all'estero, anche al di fuori del circuito bancario. Il limite va considerato anche quando si applica di operazioni”frazionate”, ossia fatte in tempi successivi, ma relative sempre allo stesso soggetto. Così, ad esempio, non è possibile pagare un’auto usata in contanti se il suo valore complessivo supera i 12.500 euro, anche se si paga il venditore in più tranche. Stesso importo massimo anche per la giacenza su libretti di deposito bancari o postali, e per i titoli al portatore: sopra i 12.500 euro debbono essere necessariamente nominativi.

Via il codice fiscale per chi fa l’ultima girata

Stesso limite e ritorno al passato per gli assegni. Quindi solo quelli bancari e circolari al di sotto dei 12.500 euro (e non più 5mila) potranno essere emessi anche in forma libera, mentre quelli di importo superiore dovranno riportare sempre la clausola della non trasferibilità e l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.

Resta fermo, invece, il pagamento del bollo di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera, quindi la tassa si paga anche se l’importo è sotto la soglia massima.

In nome della semplificazione, però, per gli assegni girabili liberamente non è più necessario indicare il codice fiscale da parte di chi si presenta all'incasso.

Assegni a me medesimo da presentare solo all'incasso

A prescindere dall'importo, resta invece il divieto di far circolare assegni intestati a chi li emette.

Gli assegni bancari e postali emessi con l’indicazione “a me medesimo” ora possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane.

In sostanza, quindi, non è più possibile dare in pagamento questo tipo di assegni e consentire la girata da parte di altri soggetti.

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18 Luglio 2008 · Simonetta Folliero