Mutuo – Requisiti per ottenere la sospensione delle rate

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Premesse e Obiettivi

La crisi economica, che in modo crescente sta colpendo la produzione e l'occupazione, ha un impatto diretto sulle famiglie italiane riducendo la capacità di accesso al credito e la sostenibilità del debito. Le conseguenze di questo fenomeno sono più gravi quando il credito sorregge un bene fondamentale come l'abitazione principale: nella recente audizione sul credito al consumo davanti alla Commissione Finanze della Camera, la Banca d'Italia ha evidenziato come circa il 3% delle famiglie italiane siano in difficoltà nel pagamento della rata del mutuo.

Un corretto, efficiente e stabile sviluppo del mercato dei crediti alle famiglie - e segnatamente dei mutui ipotecari residenziali - rappresenta un volano essenziale per il benessere delle famiglie e la crescita economica del Paese.

L'industria bancaria italiana, autonomamente ed in partnership con il Governo, le Regioni, i Comuni, la Conferenza Episcopale Italiana e le parti sociali, ha già messo in atto nel corso degli ultimi mesi alcune misure di sostegno allo scopo di garantire: (i) la sostenibilità della rata di mutuo per le famiglie che abbiano perso il reddito a causa della crisi; (ii) l'accesso a nuovo credito per garantire alcuni consumi primari; (iii) il sostegno per l'avvio di micro attività imprenditoriali o per la ricerca di nuova occupazione.

In un contesto caratterizzato dal prolungamento della crisi economica internazionale, l'ABI ha quindi elaborato un progetto a sostegno del mercato del credito retail, denominato "Piano Famiglie" che si prefigge gli obiettivi di (i) innalzare la sostenibilità finanziaria delle operazioni di credito ipotecario alle famiglie, adottando una misura di sospensione del pagamento delle rate di mutuo al verificarsi di determinati eventi che possono ridurre la capacità di rimborso dei mutuatari; (ii) coordinare gli strumenti già esistenti, generalmente basati sulla istituzione di fondi di garanzia o fondi a copertura di determinati oneri, assicurandone l'efficace implementazione sul territorio, l'adeguata informazione dei soggetti potenzialmente beneficiari e la piena solidità dal punto di vista della loro conformità alla regolamentazione prudenziale.

Il presente documento tecnico costituisce la piattaforma base nella quale sono riportate le modalità della sospensione delle rate dei mutui nell'ambito del Piano Famiglie di settore deciso al livello dell'intera industria bancaria e condiviso con le Associazioni dei Consumatori, piattaforma che potrà essere migliorata a beneficio del mutuatario da ciascuna banca all'atto di adesione.

Il Tavolo di Lavoro per l'attuazione del Piano Famiglie monitorerà l'andamento della misura con cadenza periodica almeno semestrale, a partire da settembre 2010.

1. Ambito di applicazione dell'intervento

Mutui, anche in fase di preammortamento, garantiti da ipoteca su immobili residenziali destinati all'acquisto, costruzione, o ristrutturazione di abitazione principale a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto), erogati a persone fisiche aventi reddito imponibile non superiore a 40 mila euro annui (l’imponibile di 40 mila euro annui è inteso per singolo mutuatario),  per un importo non superiore a 150 mila euro.

Sono inclusi i mutui:

Sono esclusi i mutui:

(i) con ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario (a titolo di esempio, rientrano nell’ambito di applicazione dell'iniziativa di sospensione anche quei mutui con più di tre rate impagate (se mensili) purché il ritardo di pagamento non sia superiore a 90 giorni consecutivi) ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;

(ii) con ritardo nei pagamenti inferiore a 90 giorni qualora tale ritardo si sia verificato antecedentemente al verificarsi degli eventi che consentono di far scattare la sospensione dell'ammortamento ai sensi della presente iniziativa (vedi infra);

(iii) di durata contrattuale originaria inferiore a 5 anni;

(iv) che fruiscono di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata);

(v) a tasso variabile, rata fissa, durata variabile;

(vi) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi previsti dall'accordo  purché tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

2. Caratteristiche dell'intervento

Sospensione previa richiesta del cliente, per almeno 12 mesi e per una sola volta, del pagamento delle rate dei mutui, al verificarsi di specifici eventi (vedi infra), salvo il caso in cui la banca aderisca offrendo la sola sospensione della quota capitale. Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate.

La sospensione è operativa entro 45 giorni lavorativi dall'accoglimento della richiesta del cliente; in presenza di rate scadute e non pagate, la sospensione opera a partire dalla prima di queste (resta fermo il periodo di sospensione pari a 12 mesi).

Non sono ricomprese nella sospensione eventuali rate scadute e pagate dal momento del verificarsi dell'evento al momento dell'attivazione della sospensione.

Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:

(i) sospensione della sola quota capitale. La quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;

(ii) sospensione dell'ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

Ripresa del processo di ammortamento al termine del periodo di sospensione e corrispondente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
Il cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio dell'ammortamento. In tal caso non può più richiedere la sospensione dell'ammortamento.

La sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso si scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi.

La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. Presentazione della richiesta di sospensione

La richiesta va sottoscritta da tutti i cointestatari del mutuo di cui al paragrafo 1 ovvero dagli eredi, esclusi eredi minori, interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore.

4. Eventi che determinano l'avvio della sospensione e che si verificano con riferimento almeno ad uno dei cointestatari

5. Arco temporale entro il quale si devono verificare gli eventi che determinano l'avvio della sospensione

L'arco temporale entro il quale si devono verificare gli eventi che determinano l'avvio della sospensione vanno dal 1 gennaio 2009 al 28 febbraio 2013.

6. Arco temporale entro il quale il cliente può richiedere l'avvio della sospensione

Il cliente può richiedere l'avvio della sospensione del pagamento delle rate del mutuo fino al 31 gennaio 2013.

7. Soggetti aderenti

Le banche, le Società Veicolo (SPV) delle operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge numero  130/1999 ovvero le banche per conto di quest'ultime.

 

8. Modalità di adesione delle banche all'iniziativa

Le banche e le SPV che intendono aderire all'iniziativa inviano all'ABI (Segreteria Generale e contestualmente all'indirizzo email cr@abi.it) l'apposito modulo di adesione.

Nel modulo di adesione le banche indicano: (i) le modalità per il rimborso degli interessi maturati nel periodo di sospensione di cui al paragrafo 2; (ii) eventuali proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel presente documento; (iii) se aderiscono anche per conto delle SPV di cui al paragrafo 7.

 

9. Modalità di richiesta di sospensione da parte del cliente

Compilazione dell'apposito modulo (il cui fac simile è riportato in allegato B) da parte del cliente.

Presentazione del modulo alla banca (presso la filiale ovvero ufficio/sede di rappresentanza della banca). Il modulo viene presentato alla banca originator/servicer in caso di mutui cartolarizzati.

Documenti allegati alla richiesta:

(i) per gli eventi di cui al paragrafo 4 primo e secondo bullet (perdita del lavoro subordinato e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3, c.p.c), documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa (ad es.: lettera di licenziamento; lettera di dimissioni; contratto di lavoro dal quale si evinca l'intervenuta scadenza del termine), nonché copia della dichiarazione attestante l'attuale stato di disoccupazione, resa dall'interessato al Centro per l'impiego ai sensi dell'articolo 2 decreto legislativo 21 aprile 2000, numero 181;

(ii) per l'evento morte il certificato di morte;

(iii) per l'evento di non autosufficienza il certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso la ASL competente per territorio che qualifica il mutuatario quale portatore di handicap grave (articolo 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992, numero 104) ovvero invalido civile (dall'80% al 100%);

(iv) per gli eventi di cui al paragrafo 4 ultimo bullet idonea documentazione dalla quale risulti la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro dell'interessato (ad es.: certificazione del datore di lavoro; richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito; provvedimento amministrativo di autorizzazione al trattamento di sostegno del reddito);

(iv) sottoscrizione dell'eventuale terzo garante a titolo personale di una dichiarazione di mantenimento della garanzia pure in presenza della sospensione; ovvero la
sottoscrizione da parte di eventuali terzi soggetti datori di ipoteca o pegno di una
dichiarazione relativa al consenso a mantenere la garanzia oltre il periodo originariamente pattuito;

(v) documentazione comprovante l'ultimo reddito imponibile delle persone intestatarie
del mutuo.

10. Ulteriori impegni delle banche aderenti

Messa a disposizione presso le proprie filiali/sedi operative e sul sito internet del modulo di richiesta di sospensione.

Informazione alla clientela tramite

(i) comunicazione periodica della possibilità di sospensione;

(ii) avviso al pubblico presso filiale;

(iii) pubblicazione nel proprio sito internet.

Informativa al cliente al momento della richiesta di sospensione sulle caratteristiche dell'intervento.

Comunicazione al cliente, in caso di diniego ad accedere al beneficio della sospensione causa non sussistenza dei requisiti previsti dal presente documento, delle relative motivazioni entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione completa a norma del precedente punto 9, restando inteso che in assenza di comunicazione nei termini anzidetti la domanda si intenderà accolta. Nel caso di mutui cartolarizzati, laddove il diniego sia dovuto al fatto che la banca non ha aderito al "Piano" per conto della SPV, la banca medesima provvederà ad indicare al cliente se la SPV di riferimento abbia aderito o meno all'iniziativa di "Sospensione delle rate di mutuo".

Individuazione di un referente della banca che provvederà a comunicare ad ABI (cr@abi.it) a partire dal 31 marzo 2010 con frequenza trimestrale il monitoraggio dell'andamento delle sospensioni: numero e consistenze (in termini di debito residuo) delle sospensioni effettuate; al momento della richiesta di sospensione, la classificazione dei mutui in bonis o meno.

11. Sovrapposizione con altre misure (pubbliche o dell'industria)

Chi già abbia usufruito per lo stesso mutuo di meccanismi di sospensione offerti dalla propria banca o per una delle misure pubbliche esistenti (nazionali/locali) non potrà farne richiesta.

Per porre una domanda sulla sospensione del pagamento delle rate del mutuo per lavoratori in CIG, licenziati e famiglie in difficoltà, sul contratto di mutuo in generale, sulle tipologie di mutuo, sulle normative vigenti in tema di mutuo ipotecario, clicca qui.

25 Marzo 2009 · Piero Ciottoli





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