Mutuo cointestato separazione e accollo non liberatorio – il coniuge diventato debitore unico non può chiedere modifiche contrattuali

Il caso si riferisce ad una coppia di coniugi cointestatari di mutuo ipotecario laddove, nella sentenza di omologa della separazione consensuale si legge che ... resta a carico del marito l'onere relativo al pagamento della rata del mutuo.

Il marito che, in forza dell'accordo di separazione, era divenuto "debitore unico" della banca erogatrice del mutuo, chiedeva la rinegoziazione di alcune condizioni contrattuali, in particolare il passaggio da un tasso fisso ad uno variabile.

Si opponeva la moglie che continuava ad essere debitrice, non avendo la banca, peraltro, accettato l'accollo liberatorio. Secondo lei, il passaggio da tasso fisso a variabile avrebbe comportato una maggiore rischiosità del finanziamento.

L'Arbitro Bancario Finanziario adito ha dato ragione alla signora. Infatti, a parere dell'arbitro (decisione numero 387 del 18 gennaio 2013) l'accordo omologato in Tribunale rappresenta, pur sempre, un accollo interno. Tale accordo tra i coniugi, seppure omologato dal Tribunale, dispiega i suoi effetti solo fra di loro, obbligando il marito a provvedere al pagamento delle rate, di cui è per intero debitrice la moglie nei confronti della banca. Ovvero a rimborsare interamente la moglie della rata o delle rate di cui la banca avesse preteso da lei il pagamento.

L'accordo omologato non incide, pertanto, sul rapporto di mutuo con la banca. Non potrebbe perché un accordo può dispiegare i suoi effetti solo tra le parti che lo sottoscrivono (v. l'articolo 1372 del codice civile). Di conseguenza, per poter modificare il contratto di mutuo, anche dopo la separazione, è necessario il consenso anche della moglie.

17 Settembre 2013 · Ludmilla Karadzic