La cancellazione della ipoteca del mutuo

Cosa fare per cancellare anticipatamente l'ipoteca del mutuo

Il mutuo si estingue con il pagamento dell'ultima rata. La ipoteca che lo garantisce, invece, rimane in vita sino a quando siano trascorsi vent’anni dalla sua costituzione, in pratica da quando il mutuo è stato concesso (salvo rinnovo, in caso di mutuo di durata ultraventennale).

Per i contratti di durata inferiore ai vent’anni, perciò, una volta rimborsato il mutuo, l’ipoteca diviene solo formale in quanto non c'è più un credito da garantire: potrà lasciarsi estinguere autonomamente e senza costi mediante decorso del tempo.

In ogni momento è possibile cancellare l’ipoteca gravante su un bene, a condizione che il debito venga estinto.

La prima cosa da fare per cancellarla anticipatamente è di rivolgersi all'ente mutuante e chiedere il rilascio del certificato di consenso (liberatoria) alla cancellazione ipotecaria. Con questo chi ha erogato il mutuo dichiara che il debito è stato estinto e accorda la cancellazione dell’ipoteca. Successivamente ci si rivolge ad un notaio che provvede materialmente a cancellare l'iscrizione ipotecaria dai pubblici registri.

Possono trascorrere alcuni mesi prima che la cancellazione venga annotata sui pubblici registri. Nel frattempo il notaio attesterà in una dichiarazione di aver dato corso alla procedura di cancellazione e, grazie a questa, si potrà operare sul bene, ancora formalmente ipotecato, come se fosse libero (vendita, o accensione di un nuovo mutuo).

La legge Bersani e la cancellazione dell'ipoteca del mutuo

Con il decreto Bersani, si prevede che l’ipoteca venga cancellata, d’ufficio, senza alcun onere per il debitore, quando il debito viene estinto. Il nuovo procedimento per la cancellazione dell’ipoteca, Legge 40/2007 (decreto Bersani) entrato in vigore il 2 giugno 2007, introduce, accanto all'ordinaria cancellazione, un nuovo procedimento purché l’ipoteca sia iscritta a garanzia di un mutuo concesso da una banca, da una finanziaria o da ente previdenziale a favore di qualunque soggetto sia esso persona fisica o no.

Con l’estinzione del debito, infatti, si prevede che l’ipoteca venga cancellata, d’ufficio, senza alcun onere per il debitore, a seguito di “comunicazione” della banca alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Al completamento del pagamento del mutuo, il debitore riceverà, quindi, la quietanza di avvenuto pagamento, con la data di estinzione del mutuo, da parte del creditore (banca, istituto finanziario, ente previdenziale).

La Conservatoria procederà d'ufficio a cancellare definitivamente l’ipoteca decorsi 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la quietanza da parte dell'istituto finanziario (a patto che non sopraggiunga entro il medesimo termine la dichiarazione da parte della banca, della finanziaria o dell'ente di previdenza della cosiddetta "permanenza del credito" prevista in caso di giustificati motivi).

Quindi, sulla base della Legge 40/2007, in genere l’ipoteca che garantisce il mutuo si estingue automaticamente attraverso un’apposita comunicazione di avvenuta estinzione del debito da parte dell'istituto mutuante alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, senza l’intervento del notaio e senza alcun onere per il debitore, salvo i casi in cui, ricorrendo un giustificato motivo, l’istituto mutuante stesso comunichi alla Conservatoria che l’ipoteca permane.

Quando è necessario procedere alla cancellazione dell'ipoteca del mutuo

Sussistono tuttavia talune fattispecie, come ad esempio la vendita dell'immobile ipotecato con contestuale concessione di una nuova ipoteca per garantire il finanziamento concesso all'acquirente, in cui potrà essere opportuno per la migliore sicurezza di tutte le parti procedere ad un tradizionale atto di cancellazione della vecchia ipoteca con l’intervento del notaio.

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16 Luglio 2013 · Piero Ciottoli