Mutuo a gestione autonoma

Mutuo a gestione autonoma - caratteristiche

Il mutuo a gestione autonoma è un contratto di prestito.

Il mutuo a gestione autonoma consiste nel trasferimento di una somma di denaro da un soggetto “mutuante” ad un soggetto “mutuatario” che si impegna a restituirlo secondo modalità concordate, dettagliatamente definite nel contratto sottoscritto tra le parti.

Il mutuo a gestione autonoma è anche un contratto reale, perché si perfeziona con la consegna del denaro prestato al mutuatario.

Il mutuo a gestione autonoma si definisce ipotecario quando la parte che presta il denaro, a garanzia della restituzione dello stesso, iscrive un’ipoteca su un bene di proprietà del mutuatario oppure di altro soggetto (terzo datore di ipoteca) disponibile a fornire tale garanzia.

Il mutuo a gestione autonoma è dunque una forma di finanziamento in cui il tasso di interesse è, di solito, variabile (ma potrebbe essere anche fisso).

A differenza dei mutui tradizionali, dove l’importo della rata è comprensivo di una quota a titolo di interessi ed una quota a titolo di capitale, nel mutuo a gestione autonoma la rata è composta dai soli interessi.

Un esempio di mutuo a gestione autonoma

Il capitale sarà rimborsato liberamente, in base alle disponibilità finanziarie del mutuatario. Le condizioni contrattuali di questo mutuo possono essere del tipo: “Il mutuo è concesso per una durata di 20 anni al tasso nominale annuo del 5%, variabile trimestralmente in funzione dell'andamento dell'Euribor + 1,5% di spread. Il mutuatario è tenuto al pagamento mensile dei soli interessi. Il capitale potrà essere rimborsato con quote non inferiori a € 2.582,28 e nel rispetto delle seguenti condizioni: almeno il 25% del capitale dovrà essere imborsato entro il 10° anno; almeno il 50% dovrà essere rimborsato entro il 15° anno; il rimanente 50% dovrà essere restituito entro il 20° anno”.

Facciamo ora un esempio comparativo fra un tradizionale mutuo a tasso variabile ed un mutuo a gestione autonoma, per evidenziarne i diversi meccanismi. Per comodità di esposizione si ipotizza che, nel periodo preso in esame, i tassi non abbiano subito variazioni.

Mutuo a tasso variabile ventennale, importo € 51.645,69, tasso 5%, rimborso mensile. In questo tipo di mutuo la rata, calcolata come descritto nell’apposito capitolo, sarà pari a € 340,84 . Dopo il pagamento della 108^ rata (9 anni), si sarà pagato complessivamente € 36.810,59 ed il debito residuo sarà pari a € 34.552,09.

Mutuo a gestione autonoma ventennale, importo € 51.645,69, tasso 5%, rimborso mensile. L’importo della rata mensile sarà pari a € 215,19, che è stato calcolato nel modo seguente: mutuo € 51.645,69, tasso applicato 5%, pari ad un interesse annuo di € 2.582,28 . L’interesse annuo è stato diviso per 12, al fine di ricavarne un importo della rata mensile (2.582,28:12=215,19). Dopo il pagamento della 108^ rata si sarà pagato complessivamente € 23.240,52 ed il debito residuo, se non si saranno fatti versamenti aggiuntivi a titolo di rimborso capitale, sarà sempre pari agli iniziali € 51.645,69.

A questo punto dovrebbero essere chiare le differenze tra i due mutui, ma proseguiamo nell’esempio per vedere sino in fondo il funzionamento del mutuo a gestione autonoma.

Ipotizziamo che al 9° anno il mutuatario abbia una disponibilità di € 15.49 3,71 e decida di restituirli alla Banca a titolo di parziale rimborso del capitale ottenuto a mutuo. Dopo aver restituito i € 15.493,71 il nuovo debito sarà pari € 36.151,98 e, quindi, la nuova rata da pagare sarà pari a € 150,63, il 5% di 36.151,98 diviso 12 mensilità.

Il mutuo a gestione autonoma - Aspetti positivi e negativi

Il mutuo a gestione autonoma è consigliato ai lavoratori autonomi che sono titolari di redditi estremamente variabili.

Aspetti positivi del mutuo a gestione autonoma: impegno mensile di importi relativamente bassi, lasciando la libertà di rimborsare il capitale in momenti migliori.

Aspetti negativi del mutuo a gestione autonoma: con questo tipo di mutuo, se non si è più che organizzati, si corre il rischio di arrivare alle scadenze contrattuali senza aver accantonato le somme necessarie al rimborso del capitale.
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19 Giugno 2013 · Piero Ciottoli