Mutui e prestiti – gli interessi di mora rientrano nel calcolo per la verifica del superamento del tasso di usura

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Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

Si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.

Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 350 del 9 gennaio 2013, che offre agli utenti dei servizi bancari e finanziari, in ritardo nei pagamenti delle rate o addirittura insolventi, un valido motivo per chiedere l'annullamento degli interessi maturati sul mutuo o sul prestito, quando il tasso di mora, le penali e le spese portano il TAEG a superare il tasso soglia stabilito dalla legge antiusura 108/96.

Ora, il limite oltre il quale gli interessi devono intendersi usurari è quello fissato dal Ministero del Tesoro con la rilevazione del tasso effettivo globale medio - comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno - degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

E' bene tuttavia chiarire che le clausole contrattuali che stabiliscono tassi d’interesse ordinari e di mora, la cui somma superi il valore soglia di usura sono nulle, ma non rendono nullo il contratto di mutuo. L’articolo 1419, co. 3, del codice civile, stabilisce infatti, che la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.

In pratica, dunque, il beneficiario del finanziamento ha il diritto ad ottenere la restituzione degli interessi già versati o, quantomeno, di quelli corrisposti in misura superiore al dovuto, ma il contratto di mutuo resta valido.

9 Giugno 2013 · Giovanni Napoletano




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