Multe – Il ricorso al Prefetto
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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Il ricorso al Prefetto va presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.
Le nuove norme del Codice della Strada consentono di presentare il ricorso direttamente al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure all'ufficio o al comando che ha elevato la multa (ad esempio Vigili urbani, Polizia stradale ecc.).
Il ricorso può essere consegnato direttamente oppure inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno.
In entrambi i casi si possono allegare i documenti ritenuti idonei a dimostrare la fondatezza del ricorso e può essere richiesta l'audizione personale.
Se il Prefetto riceve direttamente il ricorso, deve trasmetterlo entro trenta giorni all'ufficio o comando cui appartiene l'organo che ha elevato la multa, che nei successivi sessanta giorni è tenuto a rinviare gli atti al prefetto, accompagnati dalle deduzioni tecniche utili a respingere o confermare le risultanze del ricorso.
Se il ricorso è stato presentato o inviato direttamente all'ufficio che ha elevato la multa, questo ha sessanta giorni di tempo per inoltrarlo al prefetto, con le deduzioni di cui sopra.
Come si conclude il procedimento
Il Prefetto, esaminati i documenti, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta
- se respinge il ricorso emette entro centoventi giorni (che decorrono dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio che ha elevato la multa) un'ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione, più le spese del procedimento;
- se invece accoglie il ricorso il prefetto, nello stesso termine di centoventi giorni, dispone l'archiviazione degli atti, comunicandola all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
L'ordinanza che dispone il pagamento deve essere notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento entro centocinquanta giorni dalla sua adozione; il pagamento della somma e delle spese deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica.
Il ricorso di intende accolto decorsi centoventi giorni senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto e comunque decorsi 210 giorni dalla ricezione del ricorso da parte del prefetto se gli è stato inviato direttamente o di 180 giorni se il ricorso gli è stato inviato attraverso l'ufficio o comando che ha elevato la multa.
Il ricorso può essere, ad esempio, proposto nei seguenti casi:
- i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione;
- manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione;
- manca l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);
- manca l'indicazione della norma violata;
- notifica fuori termine, se la multa viene notificata trascorsi i 150 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione.
Oltre a questi motivi "formali", si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali:
- mancanza di un segnale;
- fatto svoltosi diversamente da quanto descritto;
- errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt'altro luogo (eventualmente allegando dichiarazioni di testimoni od indicando altre prove).
E' bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla fiducia preferenziale" che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali.
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