Il verbale di multa – Il trasgressore


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Quando viene notificato un verbale presso il domicilio, l’originale viene trattenuto presso l’ufficio o il comando che ha elevato la multa. Comando che può essere, ad esempio, quello dei Vigili urbani, della Polizia stradale eccetera, mentre al trasgressore o obbligato in solido viene consegnata una copia conforme.

Il trasgressore è colui che effettivamente ha commesso la violazione, ovvero, se la violazione è stata commessa da un minore, al genitore o a chi ne fa le veci. Viene indicato in due casi:

  • quando la persona viene identificata dall’operatore di polizia al momento dell’accertamento dell’infrazione
  • quando il trasgressore viene individuato dopo l’accertamento della violazione a seguito di successive indagini

18 Luglio 2013 · Giuseppe Pennuto

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Commenti e domande

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  • Anonimo 7 Marzo 2019 at 16:10

    Salve buona sera ho effettuato la perdita di possesso di un’autovettura, ma se qualcuno guida quel mezzo cosa succede? è il caso di fare anche una denuncia?

    • Ornella De Bellis 7 Marzo 2019 at 16:28

      Dipende dalla motivazione che ha indicato nella Dichiarazione sostitutiva di notorietà presentata per ottenere la perdita di possesso; comunque, la perdita di possesso la tutela solo dal punto di vista tributario (pagamento tassa di possesso) mentre rimane pendente la responsabilità ai fini assicurativi e per le sanzioni amministrative eventualmente comminate dopo la perdita di possesso in seguito alla circolazione del veicolo.

      In pratica, la perdita di possesso serve per certificare ufficialmente che il veicolo non è più nella disponibilità del suo proprietario, tramite annotazione pubblica, al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) dell’evento che ha portato alla perdita di possesso del veicolo.

      Va chiarito che l’annotazione della perdita di possesso non equivale ad una variazione di proprietà, né comporta alcuna modifica ai dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) relativi al proprietario (o ai proprietari) del mezzo. Per questo motivo il proprietario rimane formalmente responsabile per gli eventuali atti compiuti col veicolo (incidenti, infrazioni stradali) successivamente alla perdita di possesso.

      Egli può comunque difendersi riferendosi al principio sancito nel codice della strada secondo cui la solidarietà del proprietario viene meno quando egli provi che la circolazione e’ avvenuta contro la sua volontà, ex articolo 196 del Codice della strada.

  • karalis 23 Settembre 2008 at 17:57

    Tutto chiaro, ma vorrei sapere se posso fare ricorso in quanto nel verbale che mi è stato posto sull’automobile, si precisa la violazione dell’art.158 senza indicare eventuali comm. ed in più mi risulta fleggato lo spazio relativo alla decurtazione punti patente senza che si indichi il numero ed eventulamente l’importo.
    Non vedo perchè devo pagare……

    Commento di Luca | Martedì, 23 Settembre 2008

    Quello posto sull’automobile non è il verbale, ma un preavviso di contravvenzione.

    Il preavviso di contravvenzione non è impugnabile. Serve solo, se vuoi, a pagare la sanzione in misura ridotta e senza spese di notifica.

    Per il ricorso dovrai attendere, invece, la notifica del verbale.