La multa: pagare o proporre ricorso

Ricorso in autotutela contro il verbale di multa

La prima possibilità' e' provvedere al pagamento dell'infrazione commessa (che e', tra l'altro, in misura ridotta) entro 30 gg dalla notifica, conservando poi le ricevute di pagamento per almeno 5 anni.  In taluni casi, pero', e' legittimo - in quanto consentito dalla legge- se non addirittura giusto, ricorrere.

Il ricorso piu' semplice sarebbe un'istanza di autotutela da presentare all'organo che ha emesso la contravvenzione, ma e' sconsigliabile in quanto generalmente inutile.

Ricorso al Prefetto contro il verbale di multa

Il primo ricorso proponibile e' al Prefetto, da presentare tramite raccomandata A/R entro 60 gg alla Prefettura del luogo ove il fatto e' avvenuto oppure, con lo stesso mezzo o personalmente, presso l'organo accertatore.

Il Prefetto si limita solitamente a chiedere all'agente che ha emesso la contravvenzione se conferma o meno la multa: pertanto, fuorche' pochissimi casi di palese ovvietà, di solito il ricorso viene rigettato. In tal caso, la multa raddoppia come quando si paga oltre 60 gg dalla notifica, poiche' non e' possibile chiedere alcuna sospensione. Si parla di raddoppio della multa impropriamente. Si dovrebbe dire entro 60 giorni e' possibile pagare la sanzione dimezzata, usufruendo di uno "sconto" concesso dall'ente verbalizzante; trascorso tale periodo si applica la sanzione piena.

L'ordinanza dev'essere emessa entro 210 gg nel caso il ricorso sia stato presentato direttamente al Prefetto (30 gg per l'invio della pratica all'organo accertatore, 60 gg per l'istruttoria e 120 gg per l'emissione), oppure entro 180 gg nel caso ci si sia rivolti all'organo accertatore. Appena decorso il termine e' consigliabile recarsi personalmente in Prefettura per verificare che l'ordinanza sia stata emessa. In caso contrario il ricorso potra' intendersi accolto e ne potra' essere chiesta l'archiviazione. L'ordinanza, in ogni caso, dev'essere notificata al ricorrente entro 150 gg dalla sua emissione.

E' possibile proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione (oppure avverso il decreto di archiviazione) avanti al Giudice di pace del luogo dove il fatto e' avvenuto. Se il Prefetto risponde, ma emette l'ordinanza oltre i termini suddetti, ciò costituisce motivo di opposizione - oltre, naturalmente, agli elementi gia' citati in ricorso.

Ricorso al giudice di pace contro il verbale di multa

Il ricorso migliore e' quello al Giudice di pace, sempre entro 30 gg dalla notifica dell'atto (per le violazioni commesse prima del6/10/2011 il termine per ricorrere contro il verbale presso il giudice di pace è di 60 giorni). Dev'essere presentato da colui a cui e' instestato il verbale, sia esso proprietario od utilizzatore, alla cancelleria dell'ufficio del giudice di pace del luogo dove il fatto e' avvenuto, esibendo l'atto dimostrativo od una dichiarazione, secondo le indicazioni della cancelleria stessa. (Se il verbale lo riceve il proprietario, non e' escluso che quest'ultimo, ovviamente in accordo con l'utilizzatore, faccia presentare ricorso a quest'ultimo previa dichiarazione congiunta da depositare in cancelleria insieme al ricorso.)

La presentazione può avvenire anche tramite raccomandata A/R, ma va ricordato pero' che si deve comunque presenziare all'udienza, pena l'annullabilita' del procedimento. Occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove e' stato presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi costantemente sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc., anche tramite telefono.

Verbale di multa - Il ricorso al giudice di pace e' nullo se il ricorrente non si presenta all'udienza

Se si vuole sospendere il pagamento in attesa del giudizio, occorre che una richiesta in tal senso sia esplicitata nel ricorso stesso. Occorre ricordarsi che se la sospensione non fosse concessa e non si sia provveduto a pagare entro 60 gg, la multa "raddoppierà" e - in caso di esito negativo del ricorso - si dovra' comunque pagare il doppio. Per cui, e' indispensabile essere prudenti e informarsi tempestivamente dell'accettazione o meno della sospensione.

E' difficile, comunque, che il giudice si pronunci sulla sospensione prima dei 60 giorni, pertanto, l'unico modo per evitare il rischio di pagare il doppio e' quello di presentare ricorso e poi pagare la sanzione. Se il ricorso venisse accolto, occorrera' richiedere il rimborso di quanto pagato.

Il giudice di pace fissera' la data dell'udienza, che dovra' svolgersi in contraddittorio tra le parti. In caso di rigetto, sara' possibile pagare oppure tentare ricorso in Tribunale, come ha stabilito il decreto legislativo 40/2006, del febbraio 2006.

Un caso particolare - Ricorso avverso il verbale di multa relativo alla mancata comunicazione di dati o alla mancata presentazione di documenti richiesti

Contro i verbali inerenti le violazioni agli articolo 126 bis comma 2 e 180 comma 8, ovvero relativi alla mancata comunicazione di dati (tipicamente del conducente, a seguito della rilevazione di un'infrazione senza fermo immediato tramite, per esempio, un autovelox) o alla mancata presentazione di documenti (patente, certificato assicurazione, etc.) quando richiesti dall'organo accertatore a seguito di un controllo, e' possibile ricorrere autonomamente rispetto agli eventuali verbali precedenti.

Il ministero dell'interno aveva stabilito, con circolare numero M/2413/28 del 14/2/07, che contro questi verbali, in deroga alla regola generale, si poteva procedere presentando il ricorso presso il giudice di pace o il prefetto del luogo di residenza indipendentemente dal luogo ove e' avvenuta l'infrazione originaria.

Recentemente pero' lo stesso Ministero ha cambiato idea, e con una successiva circolare, del 2/4/07, ha ha riattivato per questi verbali la vecchia regola "generale" secondo la quale le contestazioni vanno fatte nel luogo ove e' avvenuta l'infrazione.

Da tale data, quindi, i verbali suddetti tornano ad essere contestabili presso il prefetto, od il giudice di pace, del luogo ove e' avvenuta l'infrazione, come avveniva prima del 14/2/07. Probabilmente cio' portera' molta confusione nelle prefetture e nelle cancellerie dei giudici di pace. E' bene quindi che almento i ricorrenti siano informati, cosa che ci proponiamo di fare costantemente.

Nota sulla notifica del verbale di multa

Si ricorda che il verbale deve essere notificato entro 90 gg dalla data dell'identificazione del trasgressore (150 se l'infrazione e' stata commessa prima del 13/8/2010), momento che non e' detto corrisponda alla data dell'infrazione poiche', per svariati motivi, l'identificazione potrebbe essere successiva (ad esempio, un subitaneo trasferimento di residenza non ancora registrato potrebbe rendere necessaria una seconda notifica, ed il termine decorrerebbe nuovamente; oppure, se il destinatario della notifica potesse dimostrare la sua assenza di responsabilita', indicando il vero contravventore).

Il conteggio, inoltre, non deve considerare la data di avvenuta consegna al destinatario (notifica) ma la data di consegna del plico alle poste o al messo notificatore.

E' bene ricordare anche che la notifica può avvenire per giacenza: se non si ritira la multa, questa non svanira', ma si avra' per notificata alla data di consegna alle poste, non pagata e non opposta e dunque destinata a ritornare "raddoppiata" e gravata d'interessi entro 5 anni (non essendo, a quel punto, piu' opponibile se non per vizi di forma della cartella esattoriale o in caso di assenza dell'invio del precedente verbale).

Perche' la notifica per giacenza si perfezioni e' necessario che risulti notificato -direttamente dalle poste per raccomandata a/r- un secondo avviso inerente la giacenza e che risultino decorsi 10 giorni senza il ritiro da parte del destinatario. L'atto sara' comunque ritirabile presso le poste nei sei mesi successivi.

Verbale di multa - Nota importante sulla parte contro cui ricorrere

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n.1010/07 del 10/10/06) ha stabilito che l'individuazione del resistente - la parte CONTRO cui si fa ricorso - dev'essere fatta da chi presenta ricorso e non dalla cancelleria del giudice (come e' sempre stato, in forza a quanto dice la legge).

Va individuato e specificato, in pratica, l'organo centrale - istituzionale- da cui dipende quello periferico che ha elevato la multa. Per esempio, se la multa e' stata emessa dalla Polizia stradale il ricorso va impostato contro il Ministero dell'Interno, se l'hanno emessa i Carabinieri si dovra' ricorrere contro il Ministero della Difesa mentre se e' stata elevata dalla Polizia municipale l'organo da specificare e' il Comune di appartenenza del Comando specifico.

La sentenza e' particolarmente sconcertante perché ha stabilito che se non viene impostato bene il ricorso con la corretta indicazione della controparte lo stesso può ritenersi inammissibile, ovvero NULLO a prescindere dal merito.

Se non si paga (entro i 60gg oppure dopo il rigetto del ricorso) si ricevera', entro 5 anni dall'ultimo atto notificato, una cartella esattoriale, a cui potrebbe seguire -continuando a non pagare- un fermo amministrativo dell'auto, un pignoramento od addirittura l'iscrizione di un'ipoteca sulla casa (dipende dall'entita' del debito, considerando anche altre multe, tributi non pagati, etc.) .

Contro la cartella e' possibile ricorrere al Giudice di Pace entro 30 gg, chiedendo sospensione ed annullamento della stessa: sono pero' contestabili solo ed esclusivamente questioni di forma o di procedura legate alla cartella ed alle notifiche (anche degli atti precedenti). Non sono piu' opponibili le questioni di merito inerenti la multa, come per esempio la confutazione dei fatti, errata applicazione del codice, mancato fermo (quando contestabile), etc.etc.

Una volta scaduto il termine per il ricorso avverso la cartella, sara’ possibile ricorrere al giudice ordinario ex articolo 615 del Codice di procedura civile solo per i vizi di forma e procedura legati al pignoramento (ad esempio, nel caso in cui avvenga l’esecuzione forzata nonostante la cartella sia gia’ stata pagata); non sara’ comunque possibile ricorrere per vizi legati alla cartella esattoriale e alle notifiche.

Nel caso invece in cui si sia attivata la procedura di fermo amministrativo o sia stata iscritta un'ipoteca, potra' essere fatto ricorso -sempre per vizi procedurali o di notifica- alla commissione provinciale tributaria di competenza.

Per fare una domanda sul ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, su multe e ricorsi in genere e su cartelle esattoriali originate da multe clicca qui.

2 Agosto 2013 · Giuseppe Pennuto




Commenti e domande

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4 risposte a “La multa: pagare o proporre ricorso”

  1. Domanti Arturo ha detto:

    Buongiorno, vorrei sapere se, secondo voi, posso fare ricorso per un cartella esattoriale arrivata un paio di settimane fà e senza nessun timbro postale nè date nè sulla busta nè all’interno, dove mi si chiede di pagare 2 multe, una di 35 euro diventati 130 e una di 366 diventati 600 errotti. Il fatto è che la prima effettivamente mi sono dimenticato di pagarla ma la seconda l’ho pagata, anche se presumibilmente in ritardo. Dico presumibilmente perchè la data del timbro postale riporta 16/13/05 quindi non valido e io l’ho pagata il 25/02/06.
    Avrei un’altro dubbio. Ma i vigili sono tenuti o no a mandarmi 2 raccomandate, la prima per la notifica e la seconda prima di procedere con equitalia? Se così fosse stato la multa di 35 euro l’avrei sicuramente pagata.
    Grazie molto e complimenti per il lavoro che fate.

Rispondi a andrea loffredo

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