Multa non pagata prescritta in due anni

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

ROMA (3 dicembre 2007) - Prescrizione in arrivo dopo due anni per le multe non pagate. Un emendamento alla Finanziaria, presentato dal relatore di maggioranza Michele Ventura (Pd), stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2008, gli agenti esattoriali potranno procedere alla riscossione, in caso di multa non pagata e dunque di conseguente iscrizione a ruolo della cartella esattoriale, solo nel caso in cui la cartella esattoriale sia stata notificata entro due anni. Tempi di prescrizione dunque certi e più corti degli attuali cinque anni.

«A decorrere dal primo gennaio 2008 - si legge testualmente nell'emendamento del relatore alla Finanziaria - gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per i quali la cartella esattoriale non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo».

A questo punto vale la pena di riportare integralmente il prezioso contributo di un lettore a questa discussione.

Dal momento della commessa infrazione, iniziano a decorre per l'Ente impositore (Agenzia delle Entrate per quanto attiene al mancato pagamento dei tributi erariali; Comuni per quanto attiene a tributi locali – come ad es. l’ICI - e le sanzioni per violazione contestata - dalla Polizia Municipale -di norme del codice della strada, ecc.) un serie di termini per iscrivere a ruolo il proprio credito nei confronti del contribuente/debitore/trasgressore.

Il ruolo per l'Ente creditore altro non è se non un elenco dei crediti che lo stesso vanta nei confronti dei contribuenti/debitori/trasgressori che non hanno tempestivamente provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Questo elenco deve poi divenire esecutivo (mediante il visto) ed essere trasmesso ad un altro ente (l'agente concessionario per la riscossione) che provvede alla notifica della cartella esattoriale (che altro non è se non una ingiunzione di pagamento con avvertimento che in caso di mancato ottemperanza si procederà alla riscossione coattiva) ed alla esecuzione forzata sui beni del debitore (se esistono) per rifondere l'Erario (o il Comune) del mancato introito quanto ad imposte e sanzioni.

Orbene, il termine di due anni prescrizione di cui parla la nuova manovra fiscale attiene alle sole violazione del codice della strada e decorre dal momento in cui l’Ente creditore ( Il Comune ) invia il ruolo al concessionario per la riscossione. Quest’ultimo non può più come in passato tenere (quasi indefinitamente) presso di sé il ruolo e provvedere alla riscossione a distanza di diversi anni. Dal 01.01.2008 se il Concessionario non provvede a portare a legale conoscenza (mediante notifica della cartella) del contribuente il proprio atto di riscossione (relativo alle “multe”) entro il termine di due anni decade dalla facoltà di procedere alla riscossione. Il contribuente pertanto qualora riceva dopo due anni ed un giorno dal momento della consegna del ruolo una cartella di pagamento può - in ultima analisi - impugnarla davanti alle commissioni tributarie competenti per far dichiarare estinto il proprio debito per intervenuta decadenza.

Permettetemi comunque di consigliarvi – qualora accadesse - di recarvi presso il concessionario e chiarire la vertenza stragiudizialmente onde evitarvi spese di consulenza e assistenza legale e tributaria spesso molto gravose.

In conclusione:

  1. verificare il momento in cui è avvenuta l’infrazione;
  2. verificare che non siano trascorsi 5 anni dall'infrazione alla data della formazione del ruolo (altrimenti il diritto a riscuotere è prescritto)
  3. ed infine verificare che tra il momento della trasmissione del ruolo al concessionario (che corrisponde alla data del visto di esecutività) al momento della notifica della cartella di pagamento non siano trascorsi due anni (altrimenti il concessionario è decaduto dalla facoltà di dare inizio alla riscossione).
  4. Naturalmente verificare che non siano stati posti in essere atti di interruzione della prescrizione - regolati dal codice civile - nel qual caso tenerne conto nel calcolo.

Per fare una domanda sulla possibilità di prescrizione delle multe quando fra consegna dei ruoli all'agente esattoriale e notifica della relativa cartella intercorrano più di due anni, su multe e ricorsi in genere e su cartelle esattoriali originate da multe clicca qui.

5 Dicembre 2007 · Giuseppe Pennuto





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