Multa – comunicazione dati conducente e decurtazione punti patente

Nel mese di agosto ho preso una multa per eccesso di velocità, che ho pagato regolarmente sapendo di avere commesso effettivamente l’infrazione, perché guidavo io. Nel verbale dei vigili leggevo che la mia infrazione comportava la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida. Per cui pensai che, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, mi fossero stati decurtati i punti dalla patente. Il verbale di infrazione conteneva anche la postilla relativa all'obbligo del proprietario di comunicare i dati del conducente.

Tuttavia, nella considerazione che: 1) guidavo personalmente il veicolo di mia proprietà il giorno dell'infrazione; 2) avevo pagato la multa; 3) pensavo che mi avessero già tolto i punti dalla patente, non effettuai alcuna comunicazione.

Ora mi è arrivata la multa da 263 euro per omessa comunicazione dei dati del conducente. La domanda è: devo pagare la seconda multa o posso fare ricorso?

Cordiali saluti

Rispetto a questa problematica, quasi tutti seguono, purtroppo,  lo stesso tipo di ragionamento

schema-ragionamento-mancata-comunicazione

La sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente

La sanzione amministrativa per omessa comunicazione dei dati del conducente (nel caso di violazioni del Codice della Strada non contestate immediatamente e che comportano la decurtazione di punti patente) è molto particolare rispetto alle altre tipologie di violazione al codice della strada. Nel caso di omessa comunicazione viene contestato il solo fatto di non aver fornito i dati di chi ha compiuto una violazione al codice della strada. L’organo di polizia non ha identificato il responsabile e il proprietario del veicolo ne  paga le conseguenze!

Non è da escludere il caso che sia stato proprio il proprietario del veicolo a commettere l’infrazione, ma tale circostanza non esonera il proprietario stesso dall'obbligo di comunicare comunque i propri dati. Pena l'ulteriore sanzione di 263 euro!

L’auspicio è che - in un futuro prossimo - questa norma venga abolita una volta e per tutte! Tanto più che   il proprietario del veicolo potrebbe non ricordare chi fosse il conducente  al momento della violazione non contestata immediatamente.

Un Giudice di Pace, esprimendosi su tale fattispecie (vedi articolo correlato)  è giunto a ritenere che “ la mancanza di ricordo, soprattutto in considerazione del tempo trascorso tra la violazione e la contestazione, non può essere esclusa a priori. Diversamente ragionando vi sarebbe il rischio di una sorta di costrizione, in capo al proprietario di una autovettura affinché dichiari anche falsamente dei dati al fine di evitare la sanzione pecuniaria……”

Ma è doveroso sottolineare che, nel caso citato, il proprietario del veicolo aveva comunque inviato la comunicazione, specificando di non poter identificare il conducente in ragione del tempo intercorso fra la violazione e la notifica del verbale.

Conclusioni

Concludendo, nel caso di sanzioni che comportano la decurtazione dei punti patente e qualora non sia stato possibile individuare  il conducente, il proprietario del veicolo è obbligato a comunicare i dati del conducente, anche se sono i propri.

A chi, invece  riteneva che il pagamento della contravvenzione e l'omessa comunicazione dei dati del conducente portassero a presumere  - implicitamente -  l'identità proprietario-trasgressore, non resta che accettare il dettato normativo  e cercare di difendersi dall'ulteriore multa nel miglior modo possibile.

Si può infatti ricorrere davanti al giudice di pace per opporsi alla sanzione. Tuttavia, presentare un ricorso lacunoso e generico, comporta  probabilità di vittoria  pressoché nulle! La peculiarità della sanzione, infatti, esige una difesa più tecnica, attraverso delle valide argomentazioni giuridiche da inserire nel ricorso.

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9 Aprile 2009 · Giuseppe Pennuto