Dare del moroso ad un condomino al di fuori dell’assemblea condominiale integra il reato di diffammazione

La critica nei confronti di un condomino può legittimamente estrinsecarsi all'interno di un’assemblea condominiale o nei rapporti con l’amministratore, ma di certo non può legittimare affermazioni offensive rivolte nei confronti di terzi.

Soprattutto se la parte lesa, pur non avendo pagato le spese condominiali, sostiene di essere a sua volta in credito con il condominio (il che esclude la sua morosità, quantomeno fino a prova del contrario). Ed anche in ragione del fatto che il diritto di critica deve essere esercitato nel giusto contesto (assemblea condominiale) e tale non era certamente quello in cui si e’ manifestata la frase diffamatoria, per di più pronunciata in presenza di ospiti della persona offesa.

Così è stato condannato alla pena di euro 200 di multa, oltre al risarcimento del danno, il soggetto che aveva offeso l’onore e la reputazione di un condomino, definendolo moroso e aduso a non pagare le quote condominiali di sua spettanza.

Quanto sopra si legge nella sentenza 46498/14 della Corte di cassazione.

27 Novembre 2014 · Rosaria Proietti