Il lavoratore che denuncia per reati o illeciti amministrativi il proprio datore di lavoro non è passibile di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo

L'obbligo di fedeltà previsto dal codice civile (articolo 2105) secondo il quale il lavoratore non deve divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, non può essere esteso fino ad imporre al lavoratore stesso di astenersi dalla denuncia di fatti illeciti che egli ritenga essere stati consumati all’interno dell’azienda.

In tal caso, infatti, si correrebbe il rischio di scivolare verso, non voluti, ma impliciti riconoscimenti di una sorta di dovere di omertà (ben diverso da quello di fedeltà) che, ovviamente, non può trovare la benché minima cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico.

Lo Stato di diritto attribuisce valore civico e sociale all'iniziativa del privato che solleciti l’intervento dell'autorità giudiziaria di fronte alla violazione della legge penale, e, sebbene ritiene doverosa detta iniziativa solo nei casi in cui vengono in rilievo delitti di particolare gravità, guarda con favore la collaborazione prestata dal cittadino, in quanto finalizzata alla realizzazione dell'interesse pubblico alla repressione dei fatti illeciti.

Da ciò discende che l’esercizio del potere di denuncia non può essere fonte di responsabilità disciplinare, se non qualora il privato faccia ricorso ai pubblici poteri in maniera strumentale e distorta, ossia agendo nella piena consapevolezza della insussistenza dell'illecito o della estraneità allo stesso dell’incolpato.

La esenzione da responsabilità si giustifica considerando che la collaborazione del cittadino, che risponde ad un interesse pubblico superiore, verrebbe significativamente scoraggiata ove quest'ultimo potesse essere chiamato a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli prodottesi a seguito di denunce che, sebbene inesatte o infondate, siano state presentate senza alcun intento calunnioso.

Pertanto, nell'ambito del rapporto di lavoro la sola denuncia all'autorità giudiziaria di fatti astrattamente integranti ipotesi di reato, non può giustificare il licenziamento per giusta causa, fatta eccezione per l'ipotesi in cui l'iniziativa sia stata strumentalmente presa nella consapevolezza della insussistenza del fatto o della assenza di responsabilità del datore di lavoro. Perché possa sorgere la responsabilità disciplinare non basta, quindi, che la denuncia si riveli infondata e il procedimento penale venga definito con la archiviazione della notizia di reato o con la sentenza di assoluzione, trattandosi di circostanze non sufficienti a dimostrare il carattere calunnioso della denuncia stessa.

I medesimi principi devono valere anche in relazione agli esposti inoltrati all'autorità competente che abbiano ad oggetto la commissione di illeciti sanzionati in via amministrativa: solo la consapevolezza della insussistenza del fatto denunciato può integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, ove il lavoratore si sia limitato alla presentazione dell’esposto o della denuncia e si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità’ a quanto portato a conoscenza delle autorità competenti.

Per concludere, secondo quanto riportato nella sentenza della Corte di cassazione 4125/2017, la denuncia del lavoratore all'autorità giudiziaria di reati o illeciti amministrativi commessi dal datore di lavoro non può avere come conseguenza il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, a meno che non si tratti di calunnia o il denunciante abbia la consapevolezza dell’insussistenza dell'illecito. La responsabilità disciplinare sussiste solo nel caso in cui la denuncia sia avvenuta in modo strumentale, nella piena consapevolezza della insussistenza dell'illecito o della estraneità del soggetto incolpato, o se il denunciante abbia pubblicizzato all'esterno quanto riferito alle autorità competenti.

22 Marzo 2017 · Tullio Solinas




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!