L’arbitro bancario finanziario (Abf)

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L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è una nuova figura introdotta nell’ordinamento italiano dalla Legge per la Riforma del Risparmio, che rappresenta una vera e propria rivoluzione copernicana nel rapporto tra la Banca d'Italia e i clienti bancari.

Alla Banca d'Italia è stata assegnata la regia del nuovo organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie un sistema più semplice, rapido ed economico rispetto al ricorso al giudice civile, opzione sempre possibile se il cliente non è soddisfatto dal giudizio.

L’Arbitro Bancario Finanziario si occuperà di tutte le litI in cui la richiesta di ristoro da parte del cliente non supera i 100mila euro attivate dai clienti di banche e finanziarie sulle materie che la legge assegna alla vigilanza della Banca centrale.

Dalla scorretta applicazione delle commissioni equivalenti al massimo scoperto ai mutui casa, dalla concessione di un fido all'applicazione di tassi ritenuti usurari fino alla cessione del quinto di stipendio: è ad ampio spettro il campo di intervento dell'Arbitro bancario.

I tre Collegi, indipendenti, si occuperanno di controversie nelle quali il ricorso del cliente bancario viene istruito da una segreteria tecnica composta da personale qualificato della Banca d'Italia. Una modalità quindi che solleva il cliente dall'onere di conoscenza dettagliata della normativa che riguarda il suo caso.

Il nuovo sistema sostituisce l’Ombudsman Giurì Bancario, organismo nato alcuni anni fa su impulso dell'Abi, che resterà tuttavia in piedi per le controversie in materia di servizi di investimento, di competenza Consob.

Nei tre collegi di Milano, Roma e Napoli (la competenza geografica è sulla base del domicilio del cliente e non della banca) potranno arrivare da domani ricorsi su controversie non antecedenti al primo gennaio 2007.

Il nuovo Arbitro Bancario pone precisi obblighi alle banche (ma anche a Poste Italiane per il Bancoposta) che innanzitutto saranno tenute ad aderire al nuovo organismo e rispondere ai reclami dei clienti entro 30 giorni.

Il reclamo alla banca è il primo passo della procedura in caso di silenzio da parte della banca o di risposta insufficiente si può attivare il ricorso all'Abf scaricando il modulo dal sito dell'organismo (arbitrobancariofinanziario.it).

L’iter, dalla presentazione del ricorso fino all'adempimento da parte dell'intermediario dura al massimo 165 giorni.

La banca che soccombe nel giudizio davanti all'Abf e non rispetta la decisione del collegio vedrà il suo nome pubblicato sul sito dell'Arbitro con conseguente danno reputazionale.

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14 Ottobre 2009 · Simonetta Folliero