La situazione italiana sul sovraindebitamento (antecedente il 1° aprile 2009)

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Rispetto agli ordinamenti francese e tedesco, il panorama giuridico italiano si presenta piuttosto desolante, potendosi in esso rintracciare soltanto alcune previsioni inserite nei progetti di modifica del diritto concorsuale. Fatta eccezione per la proposta di legge avanzata dall'Adiconsum, non è dato individuare altri interventi tesi all'introduzione di procedure ad hoc. Ciò, ovviamente, non significa che il problema di come affrontare l’insolvenza del debitore comune non si sia posto, ma finora esso è stato considerato e contestualizzato nel quadro della riforma delle procedure concorsuali.

Il disegno di legge elaborato dall'Adiconsum sarebbe l’unico, ad oggi, a prevedere un’apposita procedura, per porre rimedio, come si legge all'articolo1, alla situazione di sovraindebitamento delle famiglie, attraverso il raggiungimento di un concordato, ossia di un piano di ristrutturazione dei debiti, con i creditori, in tutto e per tutto modellato sulla phase amiable disciplinata dalla legge francese.

Significativo è il riferimento al sovraindebitamento della famiglia di cui all'articolo 1, quasi a presupporre ed a richiedere, quale condizione per l’esperimento della procedura, che le obbligazioni siano state contratte esclusivamente per il suo sostentamento ed il suo armonico sviluppo, con la conseguente difficoltà di stabilire con certezza, dati i vaghi confini del concetto di sviluppo, quali debiti siano realmente necessari per la sua realizzazione.

Le altre iniziative, che si collocano all'interno dei progetti di riforma della legge fallimentare, nonostante alcune differenze strutturali, presentano un nucleo comune, costituito dalla previsione di un concordato con i creditori, al fine dell'elaborazione di un piano di rientro; di un procedimento con funzione liquidatoria, la cui apertura è subordinata alla mancata attuazione del piano; ed infine, dalla previsione della cancellazione dei debiti, quale effetto naturale, a conclusione di ciascun procedimento.

Al termine della disamina delle diverse scelte operate per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, è dato constatare un differente modus operandi a livello comunitario e a livello delle singole legislazioni nazionali, poiché se, con riguardo al primo, l’orientamento è di intervenire alla base per impedire l’insorgenza di tali situazioni, con riguardo al secondo, l’opzione privilegiata è stata quella di intervenire ad insolvenza insorta, cercando di predisporre strumenti in grado di assicurare, quale risultato finale, l’esdebitazione del privato, senza frustrare eccessivamente gli interessi dei creditori.

Inoltre, anche dal punto di vista dei singoli ordinamenti, l’approccio non appare uniforme, poiché a procedure ad hoc di segno decisamente amministrativo o comunque di tipo misto, come quella francese o italiana, con riferimento alla proposta dell'Adiconsum, si contrappongono - ed è il caso della Germania così come potrebbe esserlo dell'Italia, in caso di riforma del diritto fallimentare - non procedure ad hoc, bensì di carattere speciale, sempre ricondotte nell’alveo delle procedure concorsuali e sottoposte al controllo esclusivo dell'autorità giudiziaria.

In ogni caso, la liberazione del debitore ed il risanamento della sua situazione economica sembrerebbero non poter avvenire che attraverso l’esperimento di procedure concorsuali, tra loro strutturalmente ed ontologicamente diverse, malgrado sia stato da più parti osservato che una valida alternativa, scarsamente utilizzata, potrebbe essere rappresentata dall'istituto della cessione dei beni ai creditori, disciplinato dagli articoli 1977 del codice civile e seguenti. Il debitore, infatti, potrebbe addivenire insieme ai suoi creditori alla conclusione di un contratto di cessione, con il quale incarica questi ultimi di liquidare tutti o soltanto parte dei beni esistenti nel proprio patrimonio e di ripartirne il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti. In questo modo, non solo il debitore eviterebbe il pericolo di un’esecuzione forzata, ma addosserebbe ai creditori le non semplici operazioni di conversione in denaro dei propri beni. L’epilogo della cessione inoltre, al pari di quello delle procedure concorsuali, consisterebbe nella liberazione del debitore, secondo quanto stabilito dall'articolo 1984 del codice civile

Tuttavia, le differenze tra la cessione dei beni ai creditori e le procedure di esdebitazione sono tali da mettere in dubbio l’idoneità del primo a rispondere a quelle medesime esigenze che sono invece a fondamento delle suddette procedure.

Essendo la cessione dei beni finalizzata alla loro liquidazione, essa non consentirebbe di preservare i beni del debitore, contrariamente alle procedure di risanamento, che vedono invece nella loro conservazione da parte del debitore il primo mezzo utile per poter riavviare la propria posizione economica.

Inoltre, pur essendo vero che la cessione porta alla liberazione del debitore, altrettanto vero è che essa potrà operare soltanto nei limiti stabiliti dall'articolo 1984 del codice civilein cui si dispone, non solo che la liberazione potrà aver luogo soltanto a partire dal giorno in cui i creditori ricevono la parte loro spettante, ma soprattutto che essa avverrà esclusivamente nei limiti di quanto i creditori hanno ricevuto. Una liberazione, dunque, soltanto parziale che, dopo aver privato il debitore dei propri beni, difficilmente gli consentirà di riassumere un ruolo economico attivo, tranne nel caso in cui vi sia stato un patto contrario, diretto all'estinzione di tutte le obbligazioni del debitore cedente.

Nell'aprile 2009 Camera e  Senato hanno approvato  un provvedimento di iniziativa parlamentare contro l’usura e l’estorsione.La nuova legge  ridurrà il rischio di finire vittime degli usurai a famiglie e piccole imprese, afflitte da esposizioni debitorie consistenti (n.d.r).

Nel mese di ottobre 2012 ha visto la luce una vera e propria legge sul sovraindebitamento che prevede, fra l'altro, il fallimento del debitore consumatore non professionista e la possibilità di ottenere, sotto particolari vincoli, l'esdebitazione.

Per fare una domanda sulla nuova legge in vigore contro sovraindebitamento ed usura, sulle cause di sovraindebitamento, sul come uscire da una situazione di sovraindebitamento, sui debiti in generale, sull'usura e su tutti gli argomenti correlati clicca qui.

9 Novembre 2007 · Loredana Pavolini





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