La prescrizione del vaglia postale – per il rimborso della somma versata vale il termine decennale

Il servizio di trasferimento fondi mediante vaglia postali è regolato dagli articoli 5 e 6 del dpr 14 marzo 2001, numero 144 (regolamento recante le norme sui servizi di Bancoposta). Il trasferimento della somma di denaro mediante vaglia postale si perfeziona con la consegna del vaglia postale al beneficiario.

Il terzo comma dell'articolo 6 del citato dpr numero 144/2001 prescrive che il credito incorporato nel vaglia postale si prescriva il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione.

E' evidente che, qualora il credito incorporato nel titolo risulti prescritto, non è possibile ottenerne il pagamento.

Ma, se il vaglia non è stato girato e il soggetto che ne ha richiesto l'emissione è in grado di dimostrare che il vaglia non è stato pagato, si può richiedere il rimborso della somma di denaro che costituisce la provvista originariamente versata per promuovere l'attivazione del servizio di trasferimento fondi mediante vaglia postale.

Con la consegna del vaglia postale al beneficiario si perfeziona il servizio di trasferimento fondi ai sensi dell'articolo 6, 1° co., dpr numero 144/2001. Non v'è alcun dubbio sul fatto che, a questo punto, il credito incorporato nel relativo titolo segua le regole speciali dettate in materia di circolazione e riscossione dello stesso, in parte ricavate dalla normativa citata (articoli 5 e 6 del dpr numero 144/2001), in parte ricavate - nei limiti della compatibilità - dalle norme sull'assegno circolare (titolo II regio decreto numero 1736/1993).

Pertanto, la prescrizione che riguarda il titolo o, meglio ancora, il diritto di credito incorporato nel suddetto titolo, può essere legittimamente opposta nei confronti del beneficiario del titolo.

Tuttavia, il medesimo termine di prescrizione non vale, nei confronti del soggetto che agisce per il rimborso nella veste di richiedente l'emissione del vaglia. Infatti, alla pretesa di quest'ultimo soggetto va applicato il termine ordinario di prescrizione dell'azione di arricchimento (decennale), di cui all'articolo 2946 del codice civile (Collegio ABF Napoli nn. 1015/2012, 2881/2012). Occorre infatti rimarcare che, una volta accertato che il servizio trasferimento fondi mediante vaglia postale non sia andato a buon fine, non essendo stato pagato e non essendo più pagabile il credito incorporato nel vaglia postale, rimane del tutto priva di giustificazione l'appropriazione, da parte dell'intermediario, della somma di denaro originariamente versata per approntare la provvista necessaria a realizzare il servizio.

13 Giugno 2013 · Ludmilla Karadzic