La notifica della multa

Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato entro centocinquanta giorni (360 giorni se la notifica è all'estero) all'effettivo trasgressore oppure, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti obbligati in solido, secondo quanto risulta dai registri del P.R.A. o del Dipartimento per i trasporti terrestri ("Motorizzazione").

Si procede, inoltre, alla notifica della multa nei confronti dei suddetti soggetti, quando pur essendo individuato l'effettivo trasgressore non se ne conosce la residenza, la dimora o il domicilio.

Peraltro, per reperire informazioni utili ai fini della notifica della multa sia all'effettivo trasgressore sia agli altri soggetti obbligati, è possibile far ricorso alle notizie riportate presso l'Anagrafe tributaria.

La Corte Costituzionale, con sentenza 198/1996, ha stabilito che il termine dei 150 giorni, nel caso in cui l'identificazione dell'effettivo trasgressore avvenga successivamente rispetto al momento in cui la violazione è stata commessa, decorre dalla data in cui l'autorità è in grado di identificarlo.

Decorsi i 150 giorni (o i 360 giorni, per le notifiche all'estero o i 90 a partire dal 13 agosto 2010) dall'avvenuta violazione, a meno che tale ritardo non sia giustificato da circostanze che lo legittimano l'obbligo di pagare si estingue per la persona che ha ricevuto la notifica tardiva. Ogni atto successivo da parte dell'amministrazione sarebbe quindi invalido.

È opportuno tuttavia che tale circostanza sia oggetto di ricorso per questo motivo specifico, al Prefetto o al Giudice di pace.

Tra le circostanze che giustificano il ritardo di notifica (che devono comunque essere riportate nel verbale) vi è ad esempio la necessità di accertare l'effettivo proprietario del veicolo, a seguito della comunicazione da parte di un precedente proprietario, raggiunto da una notifica precedente, della vendita del veicolo in data anteriore alla violazione; altra ipotesi è quando, a seguito di incidente, la violazione è successivamente accertata a seguito delle indagini svolte dall'organo di polizia intervenuto.

Non costituisce notifica e non è richiesto dalla legge l'avviso lasciato sul parabrezza, anche se corredato di istruzioni per il pagamento.

Tuttavia, il pagamento della multa nei tempi indicati dall'avviso blocca la notifica "formale" e le maggiori spese ad essa connesse.

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18 Luglio 2013 · Giuseppe Pennuto