Riscossione coattiva della cartella esattoriale a seguito mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica

Riscossione coattiva della cartella esattoriale a seguito mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica

Se non si paga la cartella entro 60 giorni dalla sua notifica l'agente della riscossione può mettere in atto le procedure esecutive che ritiene piu' opportune al fine di riscuotere il dovuto. Si va dal fermo amministrativo dell'auto all'iscrizione di ipoteca sulla casa, fino ad arrivare all’espropriazione forzata (pignoramento e vendita coatta) dei ben immobili e mobili del debitore e dei suoi coobbligati.

Possono essere pignorati anche i crediti presso terzi e le somme dovute da terzi in ambito lavorativo (nella misura massima di un quinto).

L'ipoteca sugli immobili può essere iscritta -senza che siano previsti limiti minimi del debito- per un importo massimo pari al doppio del debito complessivo. Non vi sono particolari obblighi di preavviso, nemmeno se viene iscritta dopo un anno dalla notifica della cartella. Al debitore deve comunque pervenire una comunicazione di avvenuta iscrizione indicante tutti i dettagli utili all'individuazione del debito. Se il debitore ancora non paga si procede con l’espropriazione forzata.

L'espropriazione forzata degli immobili (pignoramento e vendita coatta) può essere messa in atto solo per debiti complessivi superiori agli 8.000 euro. La preventiva iscrizione di ipoteca non e' obbligatoria a meno che le somme iscritte a ruolo siano inferiori al 5% del valore dell'immobile. In questi casi l'agente della riscossione deve prima iscrivere ipoteca e poi - decorsi sei mesi senza che sia avvenuto il pagamento- procedere all’espropriazione.

Nel caso in cui si proceda dopo un anno dalla notifica della cartella occorrera' la notifica di un preavviso contenente l'intimazione a pagare entro 5 giorni

Per quanto riguarda il fermo dei beni mobili ed il pignoramento (di beni mobili e immobili nonche' dei crediti presso terzi e degli stipendi), si consiglia la lettura delle schede pratiche inserite tra i link.

L'agente della riscossione può inoltre, quando lo ritenga opportuno, presentare istanza di fallimento nei confronti del debitore e dei suoi coobbligati o chiedere l'ammissione al passivo in una procedura fallimentare gia' avviata.

In caso di mancato pagamento della cartella scattano anche ulteriori addebiti (in parte specificati sulla cartella stessa) calcolati sul dovuto, ovvero compensi di riscossione aggiuntivi, interessi di mora calcolati giorno per giorno dalla data di notifica della cartella (fissati da decreti del Ministero delle Finanze ed attualmente all'8,40 annuale come da decreto ministeriale28/7/2000), e ovviamente le spese inerenti le procedure di riscossione coattiva dette sopra, la cui quantificazione non può essere preventivata.

Per fare una domanda su cosa comporta il mancato pagamento della cartella esattoriale entro 60 giorni dalla notifica,  sulle cartelle esattoriali  in genere, su fisco tasse e contenzioso tributario clicca qui.

2 Agosto 2013 · Paolo Rastelli