ISEEU – accesso alle agevolazioni per gli studi universitari
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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ISEEU - Come beneficiare delle agevolazioni concesse per gli studi universitari
Per beneficiare delle agevolazioni concesse per gli studi universitari (riduzione tasse di iscrizione, concessione di borse di studio, eccetera) si applica un particolare indicatore Isee modificato, denominato Iseeu. L'Iseeu che introduce specifici e più stringenti criteri per l'università - così come previsto dall'articolo 5 del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 9 Aprile 2001 (Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 390 del 2 dicembre 1991) - al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente e contrastare l'elusione.
Cosa sono ISEE e ISEEU e come si calcolano
L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in base ai criteri di cui al D.Leg. 109/1998 è un sistema che misura la capacità economica del nucleo familiare dello studente e considera, oltre ai redditi e ai patrimoni dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, anche la composizione del nucleo familiare e particolari condizioni legate, per esempio, al fatto che il nucleo sostenga un canone di locazione o abbia un contratto di mutuo.
L'ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario) è un ricalcalo dell'ISEE che tiene conto di alcuni criteri specifici previsti per l’Università previsti dal DPCM 9 aprile 2001 e precisamente nei seguenti casi:
- I redditi e i patrimoni dei fratelli/sorelle titolari di reddito e/0 patrimonio sono calcolati al 50%;
- redditi e patrimoni posseduti all'estero;
- studente avente nucleo familiare a se stante solo qualora si verifichino le condizioni previste dal DPCM 9 aprile 2001
ISEEU - Definizione del nucleo familiare dello studente
Il nucleo familiare convenzionale dello studente è definito ai sensi del DPCM 7 maggio 1999, numero 221, articolo 1 bis, con le integrazioni previste dall'articolo 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001.
Appartengono al nucleo familiare convenzionale:
- il richiedente i benefici;
- tutti coloro che risultano nello stato di famiglia dello studente alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;
- il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o di separazione legale;
- i genitori dello studente, se non legalmente separati o divorziati, e i figli a loro carico, anche qualora non risultino conviventi dalla documentazione anagrafica;
- eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.
Altre specificità dell'ISEEU rispetto all'ISEE
In particolare, oltre al fatto che sono presi in considerazione anche redditi e patrimoni posseduti all'estero mentre redditi e patrimoni di fratelli/sorelle sono calcolati al 50%, nell'ISEEU il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello dei genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) redditi propri da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati dal richiedente superiori o uguali ad una determinata soglia (7.212 euro).
Qualora ricorrano entrambi i requisiti lo studente è considerato ai fini della determinazione della composizione familiare e ai fini reddituali facente parte di un nucleo familiare nuovo. In caso contrario lo studente, anche se componente di altra famiglia anagrafica, è considerato facente parte del nucleo familiare dei genitori.
In conclusione, viene considerato indipendente lo studente che alla data di presentazione della domanda si trovi in entrambe le seguenti condizioni:
- residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda in alloggio non di proprietà di un suo membro (sono considerati membri della famiglia di origine tutti coloro che sono indicati nello stato di famiglia anagrafico dei genitori dello studente alla data di presentazione della domanda). Qualora lo studente sia comproprietario dell'immobile con un membro della famiglia di origine, lo stesso non viene considerato indipendente anche in presenza della condizione di cui al comma successivo;
- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 7.212.
Qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui sopra, il nucleo familiare dello studente è integrato con:
- quello del nucleo familiare di origine;
- quello di entrambi i genitori nel caso facciano parte di due diversi nuclei in assenza di separazione legale;
- quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente in caso di separazione legale o divorzio.