Ipoteca esattoriale – differenze con ipoteca volontaria e giudiziale

L’ipoteca esattoriale, prevista dall'articolo 77 del d.P R. numero 602 del 1973 non è riconducibile né all'ipoteca volontaria, in quanto la sua iscrizione prescinde dal consenso del proprietario del bene gravato, né a quella legale, dal momento che l’iscrizione non ha luogo automaticamente su specifici beni oggetto di negoziazione, al fine di garantire l’adempimento di obbligazioni derivanti da un’operazione di trasferimento della proprietà, ma richiede un’iniziativa del creditore e non presuppone un preesistente atto negoziale.

Essa, pur potendo essere accostata all'ipoteca giudiziale, con la quale ha in comune la subordinazione dell'iscrizione ad una iniziativa del creditore fondata su un titolo esecutivo precostituito e la finalità di garantire l’adempimento di una generica obbligazione pecuniaria, se ne differenzia per la natura del titolo che ne costituisce il fondamento, il quale non è rappresentato da un provvedimento giurisdizionale, ma da un atto amministrativo.

Si tratta pertanto di una figura autonoma, non agevolmente inquadrabile in nessuna delle categorie previste dal codice civile, e quindi non suscettibile di revoca, come invece accade per le ipoteche giudiziali e volontarie.

Tale esenzione, trova giustificazione nella particolare natura del credito a garanzia del quale ha luogo l’iscrizione. L’articolo 49 del d.P R. numero 602, infatti, riconosce al ruolo efficacia di titolo esecutivo ai fini della riscossione a mezzo del concessionario, in tal modo consentendo di procedere ad esecuzione sulla base di un atto formato dalla stessa Amministrazione, senza la necessità di un ulteriore vaglio da parte dell'Autorità giudiziaria, mentre l’art 89 esonera dalla revocatoria i pagamenti di imposte scadute, in tal modo delineando un regime eccezionale volto a favorire l’adempimento del debito fiscale e ad assicurare una pronta riscossione delle entrate erariali.

19 Aprile 2014 · Paolo Rastelli





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