Sospensione pagamento mutuo – Gli interessi vanno calcolati solo sull’importo delle rate sospese
Le rate del mutuo sospese, sia quando la sospensione sia stata disposta dalla legge (ad esempio sisma in Abruzzo o nel caso Fondo di solidarietà con intervento di Consap) sia che essa sia frutto di volontaria adesione delle banche alle indicazioni dell'ABI, sono collocate in coda al piano di ammortamento, che viene così a prolungarsi per una durata corrispondente.
Di fronte all'allungamento dei tempi di rimborso del mutuo, la banca deve affrontare costi ulteriori di rifinanziamento, ma questi non possono, appunto, che riguardare le rate soggette a detto allungamento.
Ne deriva che gli interessi di sospensione devono calcolarsi sull’importo delle sole rate venute a scadenza nel periodo di sospensione e non sull’intero debito residuo.
E' questo l'orientamento espresso dall'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione numero 3257 del 14 giugno 2013.
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