Il debitore può impugnare la cartella di pagamento della quale sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo

Il debitore può impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell’invalidità della relativa notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.

Ora, la legge (articolo 19 decreto legislativo 546/1992) prevede che la mancata notifica di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione solo unitamente a quest'ultimo. Ciò tuttavia, si può ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 20611/2016.

18 Ottobre 2016 · Paolo Rastelli





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