Le sentenze contraddittorie della Corte di Cassazione sull'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo - Un po' di storia
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L’estratto di ruolo può essere oggetto di ricorso alla commissione tributaria perché costituisce esso stesso una parziale riproduzione del ruolo, cioè di uno degli atti considerati impugnabili dall’articolo 19 del decreto legislativo 546/92. Così la Cassazione con l’ordinanza 15946/10 aveva accolto il ricorso di due contribuenti contro il verdetto della commissione tributaria regionale che aveva negato l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo seppur in presenza di una cartella esattoriale non notificata.
La sezione tributaria del Palazzaccio aveva dato, così’, continuità all’orientamento di legittimità prevalente, secondo cui, per impugnare un atto dell’ente impositore, è sufficiente che lo stesso porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria senza la necessità che esso sia compreso fra gli atti dichiarati espressamente ed autonomamente impugnabili.
Ma la quinta sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza 6906/13) non pareva essere d’accordo ed aveva successivamente sancito che l’estratto di ruolo non è atto autonomamente impugnabile. Questa pronuncia, pertanto, si poneva in contrasto, come abbiamo avuto modo di vedere, con l’indirizzo prevalente della Suprema Corte, secondo cui, ai fini della sussistenza dell’interesse a ricorrere, è sufficiente la conoscenza di una ben individuata pretesa tributaria (senza attendere che la medesima si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’articolo 19 del D. Lgs.n. 546/1992).
A parere dei giudici della quinta sezione l’estratto di ruolo, che è atto interno all’Amministrazione, non poteva essere oggetto di autonoma impugnazione davanti al giudice tributario. E questo perché, senza notifica di un atto impositivo, non c’è alcun interesse concreto e attuale ex articolo 100 codice di procedura civile, a radicare una lite tributaria. L’estratto di ruolo, quindi, può esser impugnato soltanto unitamente alla cartella che sia stata notificata. Ciò che è altresì confermato dalla struttura oppositiva del processo tributario, che non ammette preventive azioni di accertamento negativo del tributo.
Quindi, l’estratto di ruolo, di cui il contribuente sia venuto a conoscenza casualmente, deve considerarsi atto interno dell’Agente di riscossione, e per questo motivo, in mancanza di notifica della cartella esattoriale, esso non costituisce atto impugnabile dinanzi agli organi del contenzioso tributario, per carenza di interesse ad agire. Il debitore dovrebbe attendere un atto sussessivo (ipoteca, fermo amministrativo, intimazione di pagamento) per impugnarlo insieme alla cartella esattoriale mai notificata.
La questione non poteva che essere rimandata al giudizio delle sezioni unite per comporre il conflitto ormai conclamato fra gli opposti orientamenti della Corte di cassazione sulla possibilità di impugnazione autonoma dell’estratto di ruolo.
5 Ottobre 2015 · Paolo Rastelli
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