Fermo amministrativo – è impugnabile il preavviso di fermo del veicolo di proprietà del debitore

Fermo amministrativo – è impugnabile il preavviso di fermo del veicolo di proprietà del debitore

È stata riconosciuta l'impugnabilità del preavviso di fermo di un veicolo dinanzi alla Commissione Tributaria.

Il preavviso di fermo amministrativo è previsto dalla nota dell'Agenzia delle Entrate numero 57413/03, che impone ai concessionari di inviare al contribuente avviso di adempiere al pagamento delle somme indicate nel termine di venti giorni, trascorsi inutilmente i quali si può procedere alla iscrizione del fermo stesso, previsto dall'articolo 86 del dpr numero 602 del 1973.

Sull'impugnabilità del preavviso di fermo è sorta una questione spinosa, che la Cassazione ha risolto in senso favorevole al contribuente con l'ordinanza numero 10672 dell'11 maggio 2009.

In particolare la Cassazione ha affermato che il preavviso di fermo amministrativo è un atto impugnabile, precisando tra l'altro che: "deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, in quanto sorge in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex articolo 100 codice di procedura civile, a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico".

Secondo la Cassazione l'impugnabilità del preavviso di fermo non può essere esclusa sulla base del fatto che l'articolo 19 del decreto legislativo numero 546/1992 non prevede espressamente tale atto tra quelli impugnabili. Tale norma, infatti, va interpretata in senso estensivo, nel rispetto della tutela del contribuente e del buon andamento della pubblica amministrazione. Inoltre, il preavviso di fermo ha la stessa funzione dell'avviso di mora, che è espressamente previsto nel citato articolo 19. Pertanto, anche il preavviso di fermo, al pari dell'avviso di mora, deve ritenersi impugnabile.

Il giudice competente sarà la Commissione tributaria se si tratta di crediti aventi natura fiscale; il Giudice di Pace negli altri casi.

Ad ogni modo si segnala una precedente pronuncia della Cassazione (Sentenza numero 8890/09) in cui ha ritenuto che il preavviso di fermo non è impugnabile affermando che: "la comunicazione preventiva di fermo amministrativo ( preavviso) di un veicolo, notificata a cura del concessionario esattore, non arrecando alcuna menomazione al patrimonio - poiché il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporre - è atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell'esecuzione esattoriale e, pertanto, non può essere autonomamente impugnabile ex articolo 23 legge numero 689/81, non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dell'articolo 100 cod. proc. civ. L'azione di accertamento negativo del credito dell'amministrazione, da parte sua, non può essere astrattamente proposta in ogni tempo per sottrarsi alla preannunciata esecuzione della cartella esattoriale, impugnabile (eventualmente in via recuperatoria) con le forme, i tempi e il rito specificamente dipendenti dalla sua origine e dal tipo di vizi fatti valere".

Confermata l’impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo

Il preavviso di fermo amministrativo, lo ricordiamo a beneficio dei lettori, è una comunicazione inviata al debitore con il quale l’amministrazione procedente, attraverso il concessionario della riscossione, ricorda l’esistenza del credito e minaccia l’iscrizione del fermo nel caso di persistente morosità.

Ebbene, il preavviso di fermo amministrativo è atto impugnabile con ricorso al giudice tributario ovvero ordinario (giudice di pace, giudice del lavoro) a seconda che venga emesso per debiti tributario o di altra natura. È questa, in poche parole, la decisione della Corte di cassazione, pronunciata con ordinanza numero 17844/2012.

Il fermo amministrativo è stato concepito come misura cautelare finalizzata a tutelare l’efficace riscossione dei crediti vantati dalla pubblica amministrazione ed è regolata dall'articolo 86 del DPR 600/1973. In pratica, il fermo amministrativo consiste nella trascrizione di una annotazione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) riferita ai beni ivi registrati (automobili, motocicli ecc.) ed intestati al debitore moroso, che comporta il divieto di circolazione, demolizione, radiazione ed esportazione del mezzo. L’efficace applicazione della misura di fermo amministrativo è garantita, in caso di trasgressione degli obblighi che ne derivano, da sanzioni amministrative di importo rilevante, non escludendo la sospensione della patente e la confisca del veicolo.

Con l’ordinanza indicata, i giudici di piazza Cavour hanno ribadito la propria posizione in merito al semplice preavviso e al formale avviso di fermo amministrativo: si tratta, senza ombra di dubbio, di atti legittimamente impugnabili, dal momento che con essi viene formulata una circostanziata pretesa e paventata un'azione esecutiva che sarà posta in essere senza altre comunicazioni inoltrate al debitore moroso.

Il ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo dovrà essere presentato al giudice ordinario nelle forme dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi se trattasi di debiti non tributari (per esempio sanzioni per contravvenzioni al codice della strada o in materia di contributi pensionistici), ovvero davanti alle competenti Commissioni Tributarie mediante rituale ricorso.

Contributo di Diego Conte -  SLTC - Studio Legale Tributario

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29 Ottobre 2010 · Anonimo