Condomino con impianto fognario autonomo – Comunque dovute le quote per la manutenzione e la conservazione dell’impianto fognario condominiale
Il condomino, pur disponendo di un proprio impianto fognario e non utilizzando quello condominiale, è comunque tenuto al pagamento delle spese per la sua manutenzione e conservazione.
Va ricordato, infatti, che, in base a quanto disposto dal codice civile, sono oggetto di proprietà comune:
- tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
- le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
Pertanto, i manufatti come le fognature, rientrano fra le parti comuni dell'edificio le cui spese per la conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusiva.
Così si è espressa la Corte di cassazione nella sentenza 13415/15.
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