Legittima la rinuncia unilaterale del condomino all’uso dell’impianto di riscaldamento centralizzato
E’ legittima la rinuncia di un condomino all’uso dell’impianto di riscaldamento centralizzato anche senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, purché l’impianto non ne sia pregiudicato, con il conseguente esonero dallobbligo di sostenere le spese per l’uso del servizio centralizzato e l’obbligo di pagare solo le spese di conservazione, principio informatore che prevale anche sul regolamento condominiale.
L’operatività della rinuncia, quale atto abdicativo unilaterale, è limitata dal divieto di sottrarsi all’obbligo di concorrere alle spese necessarie alla conservazione della cosa comune con aggravio degli altri partecipanti.
Queste le conclusioni a cui è pervenuta la Corte di cassazione nella sentenza 24209/14.
22 Novembre 2014 · Genny Manfredi
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Stai leggendo Legittima la rinuncia unilaterale del condomino all’uso dell’impianto di riscaldamento centralizzato • Autore Genny Manfredi • Articolo pubblicato il giorno 22 Novembre 2014 • Ultima modifica effettuata il giorno 18 Maggio 2017 • Classificato nelle categorie condominio - debiti e contenzioso condominiale, spese condominiali • Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .