Illegittima la notifica della cartella esattoriale mediante affissione al portone del condominio

Per quanto ci sarebbe da approfondire anche l'aspetto riguardante la violazione del diritto di riservatezza e delle primarie esigenze di privacy del destinatario, dal punto di vista strettamente tributario rileva la circostanza che la notifica delle cartelle esattoriali affisse al portone del condominio non è da ritenersi valida.

Questo l'orientamento assunto dalla Commissione tributaria regionale di Bari con una sentenza depositata il 22 aprile. Nello specifico, i giudici hanno annullato in appello l'efficacia di una cartella Equitalia di quasi 315 mila euro notificata con affissione al portone del condominio in cui risiedeva la destinataria, anziché alla porta della sua abitazione.

La contribuente aveva proposto ricorso tributario contro il silenzio rifiuto riguardante una propria istanza di autotutela nella quale lamentava la mancata notifica dell'avviso di accertamento. Invocando l'articolo 140 del Codice di procedura civile, che riguarda proprio le modalità di notifica degli atti, l'avvocato della donna è riuscito a dimostrare che l'avviso, in busta sigillata, era stato affisso sul portone esterno dell'edificio e non sulla porta dell'abitazione della donna.

Nel ricorso è stata contestata anche la successiva cartella esattoriale notificata dall'agente della riscossione in seguito al mancato ritiro della precedente.

In prima istanza la Commissione tributaria di Lecce aveva dato ragione alla donna, ma la direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate si era opposta alla decisione, proponendo appello.

I giudici di secondo grado hanno rigettato il ricorso, dando nuovamente ragione alla contribuente e ritenendo la pretesa fiscale illegittima poiché dalla documentazione in atti non risultano correttamente esperite le formalità di notifica degli avvisi di accertamento.

Infatti, una precedente pronuncia della Corte di Cassazione (numero 4812/98) stabilisce che l’affissione dell'avviso di deposito sarebbe dovuto avvenire sulla porta dell'abitazione e non sul portone d’ingresso condominiale. E che il venir meno anche di un solo adempimento fra quelli indicati dall'’articolo 140 codice di procedura civile conduce alla conseguenza della nullità della notifica.

Staremo a vedere se i giudici di piazza Cavour confermeranno la citata sentenza nel ricorso già presentato da Equitalia e dall'Agenzia delle entrate, oppure se censureranno le decisioni della Commissione tributaria provinciale di Lecce e di quella regionale barese.

28 Aprile 2013 · Ludmilla Karadzic




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!