Il pignoramento mobiliare

Cosa è il pignoramento mobiliare

Con il termine pignoramento mobiliare si indica il pignoramento di arredi, mobili, utilità generalmente presenti presso la residenza del debitore o in luoghi a lui disponibili.

Attenzione: quando si presenta a casa l’ufficiale giudiziario il debitore ha l’ultima possibilità di impedire il pignoramento, pagando a mani dell‘ufficiale giudiziario il debito e le spese dovute.

Se ciò non avviene, l’ufficiale giudiziario inizia il pignoramento mobiliare.

Munito del titolo esecutivo e del precetto compare di norma in modo del tutto inaspettato a casa del debitore o sul suo posto di lavoro (ad es. per pignorare l'automobile).  Può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore, negli altri luoghi di appartenenza dello stesso o sulla persona del debitore osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario può richiedere anche l’assistenza della forza pubblica.

Nel caso in cui i beni pignorabili si trovino presso terzi (ad es. l‘auto del debitore è parcheggiata nel garage di un parente) l‘ufficiale giudiziario è munito dalla legge del potere di ispezionare anche locali altrui.

L’ufficiale giudiziario stima e valuta - anche con l’aiuto di esperti - i beni pignorabili. Contestualmente avverte il debitore che lo stesso deve astenersi da qualsiasi atto di disposizione dei beni sottoposti a pignoramento, in quanto destinati a soddisfare il credito indicato nell‘atto di pignoramento.

La eventuale richiesta di conversione del pignoramento avanzata dal debitore

L’ufficiale giudiziario deve avvertire il debitore che ai sensi dell'articolo 495 codice di procedura civile può chiedere la conversione del pignoramento in un pagamento rateale. Questa richiesta deve essere formulata prima della disposizione della vendita o dell‘assegnazione delle cose. Inoltre il debitore deve essere invitato ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione, con l’avvertimento che - in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto - le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. In quest’ultimo caso il debitore non riesce ad avere conoscenza dello stato del procedimento.

Il pignoramento virtuale

Il pignoramento mobiliare è stato modificato dalla riforma del 2006, la quale ha introdotto la possibilità di un pignoramento virtuale. Quando l’ufficiale giudiziario non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati appaiono insufficienti a soddisfare le pretese del creditore, deve invitare il debitore ad indicare altre cose pignorabili e il luogo in cui si trovano.

Se il debitore non rende immediatamente questa dichiarazione all‘ufficiale giudiziario ha tempo 15 giorni per effettuarla presso la sede degli ufficiali giudiziari. È responsabile penalmente il debitore che nasconda dei beni pignorabili o fornisca informazioni false su di essi. Se il debitore dichiara che esistono altre cose di valore (ad es. crediti bancari, crediti verso terzi), queste cose vengono automaticamente pignorate e il debitore non può più disporre di esse.

Pignoramento - L’anagrafe tributaria e l’individuazione dei beni del debitore

Inoltre con la riforma del 2006 è stata introdotta un‘altra novità: la possibilità per l’ufficiale giudiziario di rivolgersi all'anagrafe tributaria o ad altre banche dati pubbliche per individuare dei beni pignorabili. A tal fine sono necessarie da un lato l’istanza del creditore e dall‘altro l’insufficienza delle cose pignorabili alla soddisfazione di tutti i creditori. Qualora il debitore sia un imprenditore, l’ufficiale giudiziario può esaminare anche le scritture contabili al fine di individuare le cose ed i crediti pignorabili.

L’ufficiale giudiziario redige processo verbale delle operazioni compiute nel quale descrive le cose pignorate, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l’assistenza, se ritenuta utile, di un esperto stimatore. Inoltre viene redatto processo verbale della relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate. L’ufficiale giudiziario nomina anche un custode: di solito lo stesso debitore.

Il processo verbale con il titolo esecutivo ed il precetto devono essere depositati in cancelleria entro ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Al momento del deposito è compito del cancelliere formare il fascicolo dell'esecuzione.

Se l’ufficiale giudiziario non trova cose pignorabili, redige un processo verbale negativo, nel quale dà atto che non sono stati trovati beni pignorabili. Ciò non esclude che l’ufficiale giudiziario possa recarsi dal debitore un‘altra volta per cercare dei beni pignorabili. Un processo verbale negativo però rappresenta un privilegio nei confronti dei creditori chirografari (creditori non privilegiati).

Le cose mobili impignorabili

Il legislatore, nell‘articolo 514 codice di procedura civile, ha elencato le cose mobili impignorabili. Fra queste vi sono: l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli da cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi.

Tuttavia sono esclusi i mobili, tranne i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato.

Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore dopo l’entrata in vigore della riforma del processo civile sono pignorabili nel limite di un quinto.

Spesso ci si chiede se il televisore, l‘impianto stereo, l'automobile o il computer siano pignorabili. Si può dire che il televisore e l‘impianto stereo sono pignorabili in ogni caso; l'automobile e il computer di norma sono pignorabili, tranne il caso in cui il giudice dell‘esecuzione dichiari la parziale impignorabilità dei beni a seguito di istanza del debitore, in quanto indispensabili per l’esercizio della professione, dell'arte o del mestiere di quest‘ultimo.

Le restanti cose, trovate dall'ufficiale giudiziario nell‘appartamento del debitore o nel luogo dove il debitore svolge la propria attività, sono di principio pignorabili. Se vi siano cose di proprietà di terzi, ne deve essere data immediata comunicazione all'ufficiale giudiziario. Inoltre è opportuno presentare fatture o altri documenti per provare che non appartengono al debitore.

L’ufficiale giudiziario può pignorare anche i beni di proprietà di terzi che si trovano nella casa del debitore

L’ufficiale giudiziario lo annoterà nella relazione ma può - se non individua beni utilmente pignorabili oppure se le cose ed i crediti pignorati appaiono insufficienti a soddisfare le pretese del creditore e in caso di dubbio - pignorare anche le cose di proprietà di terzi.

Se vengono pignorate cose appartenenti a terzi, il debitore deve avvisare immediatamente il vero proprietario delle cose, altrimenti deve risarcigli i danni. Il proprietario della cosa deve chiedere il creditore procedente di sospendere l’esecuzione forzata; se il creditore procedente non sospende l’esecuzione, l’unico rimedio per il vero proprietario è l’azione giudiziale.

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10 Maggio 2009 · Paolo Rastelli