Se il destinatario del rimborso fiscale è deceduto, minore, interdetto, fallito, rappresentato e il rimborso deve essere riscosso da altra persona

Riscossione presso l'ufficio postale

Per i pagamenti riscuotibili presso le Poste, intestati a persone che non hanno la capacità di agire (esempio minori), che sono decedute o che hanno dato mandato ad altri (procura), il pagamento sarà effettuato a favore dei soggetti che le rappresentano o che ad esse succedono.

Tali soggetti devono presentare agli uffici dell'Agenzia delle Entrate un'apposita richiesta, in carta semplice o tramite modello disponibile presso gli stessi uffici, per essere autorizzati alla riscossione del rimborso alle Poste.

Unitamente a tale richiesta devono produrre i provvedimenti che legittimano la successione, la sostituzione o la rappresentanza (nel caso di deceduto, la successione; nel caso di minore o interdetto, il provvedimento del giudice tutelare; in caso di fallimento, il provvedimento del giudice fallimentare; in caso di rappresentanza, la procura).

I documenti già in possesso dell'Agenzia delle Entrate possono essere semplicemente citati in una autocertificazione, quelli non in possesso dell'Agenzia vanno presentati in originale o copia autenticata e non possono essere autocertificati.

In ogni caso si suggerisce di presentarsi presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate con il documento originale e con una sua copia cosicché il funzionario dell'Agenzia delle Entrate possa autenticare la fotocopia da trattenere e possa restituire l'originale.

Nel caso di rimborsi intestati a persone decedute, occorre presentare anche un'autocertificazione attestante il proprio status di erede. Si precisa, inoltre, che qualora fossero presenti più eredi e si volesse far riscuotere il rimborso ad uno solo di essi in nome e per conto degli altri, occorre che quest'ultimo si presenti all'Ufficio competente munito delle deleghe alla riscossione sottoscritte da tutti gli altri coeredi, corredate dalla fotocopia dei documenti di riconoscimento.

L'ufficio, previo riscontro dell'idoneità dell'attestazione e dell'assolvimento degli eventuali obblighi, rilascerà l'autorizzazione al pagamento della somma (nel caso di più eredi ad uno solo di essi) presso qualsiasi ufficio postale.

I rimborsi resteranno in giacenza presso gli uffici postali non oltre i sei mesi indicati nella comunicazione originariamente pervenuta per posta.
Riscossione presso la Banca d'Italia

Anche per la riscossione di vaglia intestati a persone che non hanno la capacità di agire (esempio minori), che sono decedute o che hanno dato mandato ad altri (procura), è necessario che il pagamento sia effettuato a favore delle persone che le rappresentano o che ad esse succedono.

A tal fine, gli eredi, ovvero altra persona munita di delega e del documento di ciascun delegante, per il deceduto, il tutore per l'interdetto e il minore, il curatore per il fallito, il procuratore per il rappresentato, devono recarsi presso la filiale della Banca d'Italia presente nel capoluogo di provincia ed esibire, insieme al vaglia da riscuotere, la documentazione che attesta la titolarità di riscuotere in nome e per conto dei loro rappresentati (istanza di restituzione di beni ereditari comprensiva di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio e copia di denuncia di successione, se dovuta, provvedimento del giudice tutelare, provvedimento del giudice fallimentare oppure la procura).

Per fare una domanda su detrazioni, deduzioni ed agevolazioni fiscali; termini di prescrizione degli accertamenti; notifica, pagamento e dilazione della cartella esattoriale; pignoramento esattoriale, fermo amministrativo ed iscrizione ipotecaria; ravvedimento operoso, autotutela, adesione e ricorso tributario; sui rimborsi fiscali e su tutti gli argomenti correlati a questo articolo, clicca qui.

21 Giugno 2010 · Andrea Ricciardi