Il decreto ingiuntivo

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile ed inserito nell`ambito dei procedimenti sommari, quelli che tendono all`emissione di un provvedimento inaudita altera parte, il Decreto Ingiuntivo, di seguito DI e` uno strumento mediante il quale il creditore insoddisfatto mira a far valere il suo diritto creditorio nei confronti di un debitore insolvente.

Da un punto di vista giuridico, consiste in una vera e propria intimazione rivolta al debitore, emessa dall`Autorita` Giudiziaria competente, previo ricorso creditorio, a pagare quanto dovuto nel termine di 40gg, con l`avvertimento che nello stesso termine sara` possibile proporre opposizione e che in mancanza si procedera` ad esecuzione forzata.

Condizione prima, affinche` possa essere richiesto un D.I., e` “la prova scritta” del proprio credito; a tal fine sono da considerasi prove scritte:

Va sottolineato che qualora il credito sia fondato su cambiale, assegno bancario e/o circolare, certificato di liquidazione e borsa, nonche` su atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale, oppure nel caso in cui vi e` pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, e` possibile ottenere la provvisoria esecuzione del D.I., con la conseguenza che il debitore sara` intimato a pagare senza dilazione.

Ottenuto il D.I., esso a cura del creditore ricorrente, deve essere notificato al debitore ingiunto nel termine di 60 gg dalla emissione, causa la sua inefficacia; il termine e` di 90 gg se la notifica va effettuata fuori il territorio dello Stato.

Nulla vieta che il DI sia soggetto ad opposizione; in tal caso si instaurera` un giudizio di tipo ordinario nel quale il debitore opponente, sara` tenuto ad notificare l`atto di citazione al creditore opposto, nel termine di 40gg.

Giudice compente sara` lo stesso che ha in precedenza emesso il DI opposto.

Con l`opposizione l`ingiunto debitore potra` far valere in giudizio tutti i motivi per i quali non ha effettuato il pagamento: es vizi della cosa acquistata, inesistenza del credito, intervenuto pagamento.

In caso invece di mancata opposizione, previa istanza del creditore, il Giudice che ha emesso il decreto lo rendera` esecutivo; di poi, qualora il suo valore eccede gli € 1.033 andra` registrato all`Ufficio delle Entrate.

Effettate le suddette operazioni, si procedera` alla redazione del precetto e sua notifica; decorsi 10gg dalla stessa e, persistendo l`insolvenza del debitore si provvedera` ad esecuzione forzata, mediante la quale il creditore potra` rivalersi sui beni dell`ingiunto.

12 Gennaio 2009 · Paolo Rastelli




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